Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione relativa all’art. 26, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 40/2006, che ha reso appellabili le sentenze sulle opposizioni a sanzioni amministrative: la delega parlamentare comprendeva anche il potere di modificare il regime delle impugnazioni.

Di cosa si tratta

Il d.lgs. n. 40/2006 ha riformato il processo di cassazione e l’arbitrato. In tale contesto, l’art. 26, comma 1, lett. b), ha abrogato l’ultimo comma dell’art. 23 della legge n. 689/1981, rendendo appellabili le sentenze emesse in sede di opposizione a sanzioni amministrative (prima non impugnabili con appello). Il Tribunale di Reggio Emilia aveva dubitato che ciò eccedesse la delega.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia ha sollevato questione di legittimità dell’art. 26, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 40/2006, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione e in relazione alla legge-delega n. 80/2005, per presunto eccesso di delega.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata: la delega contenuta nella legge n. 80/2005 non era limitata al solo processo di cassazione ma comprendeva anche modifiche al rito in materia di sanzioni amministrative, rientrando l’abrogazione contestata nell’ambito dei principi e criteri direttivi della delega stessa.

Il principio

L’abrogazione di una disposizione che escludeva l’appello avverso le sentenze in materia di opposizione a sanzioni amministrative non eccede la delega legislativa quando i principi direttivi della legge delega includono la facoltà di modificare il regime delle impugnazioni nelle materie interessate dalla riforma.

Domande e risposte

Prima della riforma del 2006, le sentenze sulle opposizioni a sanzioni stradali erano appellabili?

No: il testo previgente dell’art. 23 l. n. 689/1981 escludeva espressamente l’appello. La sentenza del giudice di primo grado era direttamente ricorribile per cassazione.

Quali sono le conseguenze pratiche del cambiamento?

Con la modifica, chi riceve una multa stradale e perde in primo grado può impugnare la sentenza in appello, prima di andare eventualmente in cassazione. Questo ha allungato la durata del contenzioso in materia di sanzioni amministrative.

Cosa si intende per eccesso di delega?

Si ha eccesso di delega quando il Governo, nell’esercitare la delega conferita dal Parlamento, va oltre i limiti (oggetto, principi, criteri direttivi) stabiliti dalla legge delega. In questo caso la Corte ha escluso l’eccesso.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.