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La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione relativa all’art. 26, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 40/2006, che ha reso appellabili le sentenze sulle opposizioni a sanzioni amministrative: la delega parlamentare comprendeva anche il potere di modificare il regime delle impugnazioni.
Di cosa si tratta
Il d.lgs. n. 40/2006 ha riformato il processo di cassazione e l’arbitrato. In tale contesto, l’art. 26, comma 1, lett. b), ha abrogato l’ultimo comma dell’art. 23 della legge n. 689/1981, rendendo appellabili le sentenze emesse in sede di opposizione a sanzioni amministrative (prima non impugnabili con appello). Il Tribunale di Reggio Emilia aveva dubitato che ciò eccedesse la delega.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia ha sollevato questione di legittimità dell’art. 26, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 40/2006, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione e in relazione alla legge-delega n. 80/2005, per presunto eccesso di delega.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata: la delega contenuta nella legge n. 80/2005 non era limitata al solo processo di cassazione ma comprendeva anche modifiche al rito in materia di sanzioni amministrative, rientrando l’abrogazione contestata nell’ambito dei principi e criteri direttivi della delega stessa.
Il principio
L’abrogazione di una disposizione che escludeva l’appello avverso le sentenze in materia di opposizione a sanzioni amministrative non eccede la delega legislativa quando i principi direttivi della legge delega includono la facoltà di modificare il regime delle impugnazioni nelle materie interessate dalla riforma.
Domande e risposte
Prima della riforma del 2006, le sentenze sulle opposizioni a sanzioni stradali erano appellabili?
No: il testo previgente dell’art. 23 l. n. 689/1981 escludeva espressamente l’appello. La sentenza del giudice di primo grado era direttamente ricorribile per cassazione.
Quali sono le conseguenze pratiche del cambiamento?
Con la modifica, chi riceve una multa stradale e perde in primo grado può impugnare la sentenza in appello, prima di andare eventualmente in cassazione. Questo ha allungato la durata del contenzioso in materia di sanzioni amministrative.
Cosa si intende per eccesso di delega?
Si ha eccesso di delega quando il Governo, nell’esercitare la delega conferita dal Parlamento, va oltre i limiti (oggetto, principi, criteri direttivi) stabiliti dalla legge delega. In questo caso la Corte ha escluso l’eccesso.
Norme collegate
- Art. 76 della Costituzione — delega legislativa e limiti
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.