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Il Commissario dello Stato aveva impugnato l’art. 1, comma 12, di una delibera legislativa della Regione siciliana che autorizzava finanziamenti per la stabilizzazione di lavoratori precari senza la copertura finanziaria prevista dall’art. 81 Cost. La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere.

Di cosa si tratta

La delibera legislativa dell’Assemblea regionale siciliana n. 328/2008 (stralcio I) prevedeva, all’art. 1, comma 12, finanziamenti a carico del bilancio regionale per le amministrazioni locali che stabilizzavano lavoratori provenienti da lavori socialmente utili, anche senza preventiva istanza dell’Agenzia regionale per l’impiego. Il Commissario dello Stato aveva impugnato la norma per mancanza di copertura finanziaria.

La questione di legittimità costituzionale

Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha sollevato questione di legittimità dell’art. 1, comma 12, della delibera legislativa dell’Assemblea regionale n. 328/2008, in riferimento all’art. 81, quarto comma, della Costituzione, per mancanza di copertura finanziaria delle nuove spese introdotte.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere, in conformità alla costante giurisprudenza costituzionale: nelle more del giudizio la norma impugnata era stata modificata, facendo venir meno l’oggetto del ricorso.

Il principio

Ogni legge o disposizione regionale che introduce nuove spese deve indicare i mezzi per farvi fronte (art. 81, quarto comma, Cost.). Quando la norma carente di copertura viene modificata nel corso del giudizio, la Corte non può che dichiarare cessata la materia del contendere.

Domande e risposte

Cosa prevede il principio di copertura finanziaria?

L’art. 81, quarto comma, della Costituzione (nella versione vigente al 2010) imponeva che ogni legge che introduce nuove o maggiori spese debba indicare i mezzi per farvi fronte. Questo vale sia per le leggi statali sia per quelle regionali.

Chi è il Commissario dello Stato per la Regione siciliana?

È un organo statale di raccordo tra il Governo centrale e la Regione siciliana, con funzioni di controllo preventivo sulla legislazione regionale. Può impugnare le delibere legislative siciliane prima della loro promulgazione.

La cessazione della materia del contendere implica che la norma era incostituzionale?

No. La Corte non si pronuncia nel merito: si limita a rilevare che il ricorso ha perso oggetto. Non c’è alcuna valutazione sulla validità della norma originaria.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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