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Il Presidente del Consiglio aveva impugnato la legge regionale del Lazio sulle comunità montane per presunta violazione dei principi fondamentali statali. La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere dopo che la Regione ha modificato la norma contestata.
Di cosa si tratta
La legge della Regione Lazio n. 20/2008 dettava disposizioni per contenere la spesa pubblica relativa agli organi delle comunità montane e per riordinarle. Il Presidente del Consiglio aveva impugnato in particolare l’art. 8, ritenendo che violasse i principi fondamentali in materia di finanza pubblica stabiliti dallo Stato.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 8 della l.r. Lazio n. 20/2008, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, lamentando la violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere: la Regione Lazio, nelle more del giudizio, aveva modificato la norma impugnata così da far venir meno l’interesse del ricorrente a coltivare il ricorso.
Il principio
Quando la Regione modifica la norma impugnata in modo da eliminare il contrasto con i principi fondamentali statali che aveva motivato il ricorso, viene meno l’interesse del ricorrente e la Corte dichiara cessata la materia del contendere.
Domande e risposte
Cosa sono le comunità montane?
Sono enti locali associativi che raggruppano comuni montani con l’obiettivo di valorizzare le zone di montagna, promuovere lo sviluppo economico e coordinare i servizi. Hanno subito numerose riforme negli anni 2000 nel quadro del contenimento della spesa pubblica.
Perché lo Stato può impugnare le leggi regionali sulle comunità montane?
Le comunità montane rientrano nella materia del coordinamento della finanza pubblica, che è di legislazione concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.). Lo Stato fissa i principi fondamentali; la Regione legifera nel rispetto di questi. Se una legge regionale viola i principi statali, il Governo può impugnarla.
La cessazione della materia del contendere vale come pronuncia di incostituzionalità?
No: è una pronuncia processuale che non accerta né la legittimità né l’illegittimità della norma originaria. Il legislatore regionale ha preferito modificare la norma anziché attendere la decisione nel merito.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative e materie concorrenti
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.