Testo dell'articoloVigente
Art. 2812 c.c. Diritti costituiti sulla cosa ipotecata
In vigore dal 19/04/1942
Le servitù di cui sia stata trascritta la costituzione dopo l’iscrizione dell’ipoteca non sono opponibili al creditore ipotecario, il quale può far subastare la cosa come libera. La stessa disposizione si applica per i diritti di usufrutto, di uso e di abitazione.
Tali diritti si estinguono con l’espropriazione del fondo e i titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto alle ipoteche iscritte posteriormente alla trascrizione dei diritti medesimi.
Per coloro che hanno acquistato il diritto di superficie o il diritto d’enfiteusi sui beni soggetti all’ipoteca e hanno trascritto l’acquisto posteriormente all’iscrizione dell’ipoteca, si osservano le disposizioni relative ai terzi acquirenti.
Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti non scaduti, che non siano trascritte o siano inferiori al triennio, sono opponibili ai creditori ipotecari solo se hanno data certa anteriore al pignoramento e per un termine non superiore a un anno dal giorno del pignoramento.
Le cessioni e le liberazioni trascritte non sono opponibili ai creditori ipotecari anteriori alla trascrizione, se non per il termine stabilito dal comma precedente.
In sintesi
Indice dei contenuti
La tutela del creditore ipotecario contro i diritti successivi
L'articolo 2812 del Codice Civile costituisce una norma centrale per la protezione del creditore ipotecario, in quanto disciplina il delicato conflitto tra la garanzia reale gia iscritta e i diritti che il proprietario costituisce successivamente sul medesimo bene. Il principio guida e quello della priorita temporale: chi iscrive l'ipoteca per primo prevale sui diritti costituiti dopo, in coerenza con la regola generale prior in tempore potior in iure che governa la pubblicita immobiliare. La disposizione realizza un punto di equilibrio tra l'esigenza di tutelare il creditore garantito, la cui posizione potrebbe essere svuotata da atti dispositivi successivi del proprietario, e la necessita di non sopprimere del tutto i diritti acquisiti in buona fede dai terzi.
Servitu, usufrutto, uso e abitazione successivi
Il primo comma stabilisce che le servitu trascritte successivamente all'iscrizione dell'ipoteca sono inopponibili al creditore. Cio significa che, in sede di esecuzione, il bene potra essere venduto come libero dal vincolo, con beneficio per il prezzo di realizzo. La stessa regola si applica ai diritti di usufrutto, uso e abitazione. Se Tizio iscrive ipoteca su un fondo nel 2020 e Caio, proprietario, costituisce nel 2022 un usufrutto a favore di Sempronio trascritto nello stesso anno, in caso di esecuzione il fondo sara venduto come libero e Sempronio potra far valere le proprie ragioni solo sul ricavato. La regola tutela in particolare la prevedibilita del valore di realizzo: un bene gravato da usufrutto vitalizio puo perdere gran parte del suo valore di mercato, con grave pregiudizio per la banca.
Estinzione dei diritti minori e ammissione al riparto
I diritti reali minori posteriormente costituiti si estinguono con l'espropriazione del fondo. I rispettivi titolari, tuttavia, non perdono ogni tutela: sono ammessi al riparto del ricavato della vendita, con preferenza rispetto alle ipoteche iscritte dopo la trascrizione del loro diritto. Si crea cosi un sistema graduato di prelazioni, in cui ciascun titolo trova collocazione in base alla data di pubblicita. Per l'usufruttuario o il titolare del diritto di abitazione, il rischio concreto e quello di vedere il proprio diritto estinto senza ottenere un soddisfacimento integrale, specialmente quando il ricavato della vendita risulti insufficiente a coprire l'intero passivo iscritto. Per questo motivo, prima di acquisire un usufrutto su un bene ipotecato, e fondamentale eseguire una visura ipotecaria completa.
Superficie ed enfiteusi: il rinvio al terzo acquirente
Per chi acquista il diritto di superficie o di enfiteusi su beni gia ipotecati, trascrivendo l'acquisto dopo l'iscrizione, si applicano le disposizioni relative al terzo acquirente del bene ipotecato (articoli 2858 e seguenti c.c.). Costoro possono pagare i creditori, rilasciare l'immobile o subire l'espropriazione, beneficiando della procedura di purgazione delle ipoteche. La scelta del rinvio al regime del terzo acquirente si spiega con la peculiarita di questi diritti, che presentano un'incidenza talmente penetrante sul bene da renderli assimilabili, sotto il profilo economico, a un trasferimento parziale della proprieta.
Cessioni e liberazioni di pigioni e fitti
Gli ultimi commi affrontano un tema di particolare rilievo per l'esecuzione immobiliare: la sorte dei canoni di locazione gia incassati o ceduti dal proprietario. Le cessioni e le liberazioni di pigioni e fitti non scaduti che non siano trascritte o siano inferiori al triennio sono opponibili ai creditori ipotecari solo se hanno data certa anteriore al pignoramento e per un termine non superiore a un anno dal giorno del pignoramento. Le cessioni trascritte non sono opponibili ai creditori ipotecari anteriori alla trascrizione, se non nel limite annuale. La disposizione mira a evitare che il debitore svuoti la garanzia incassando in anticipo i canoni futuri, magari attraverso operazioni di smobilizzo o cessioni a terzi compiacenti. Per la banca, in sede di esecuzione, e essenziale verificare l'esistenza di eventuali cessioni di canoni trascritte e calcolare con precisione il limite annuale di opponibilita.
Domande frequenti
Una servitu trascritta dopo l'iscrizione dell'ipoteca e opponibile al creditore?
No, l'articolo 2812 c.c. stabilisce che le servitu trascritte successivamente all'iscrizione dell'ipoteca non sono opponibili al creditore ipotecario. In sede di esecuzione, il bene puo essere venduto come libero dal vincolo, anche se il diritto di servitu permane teoricamente sul fondo dominante.
Cosa accade all'usufrutto costituito dopo l'ipoteca in caso di esecuzione?
L'usufrutto costituito dopo l'iscrizione dell'ipoteca si estingue con l'espropriazione del fondo. L'usufruttuario non perde pero ogni tutela: e ammesso al riparto del ricavato, con preferenza solo sulle ipoteche iscritte dopo la trascrizione del proprio diritto.
Chi acquista la superficie su un immobile ipotecato che diritti ha?
Si applica la disciplina del terzo acquirente del bene ipotecato. L'acquirente puo pagare i creditori, rilasciare l'immobile oppure subire l'espropriazione, avvalendosi anche della procedura di purgazione delle ipoteche prevista dagli articoli 2889 e seguenti c.c.
La cessione anticipata dei canoni di locazione e opponibile al creditore ipotecario?
Le cessioni e liberazioni di canoni non scaduti non trascritte o inferiori al triennio sono opponibili solo se hanno data certa anteriore al pignoramento e per un periodo non superiore a un anno dal pignoramento. La regola impedisce che il debitore vanifichi la garanzia incassando in anticipo i canoni futuri.
Perche l'articolo 2812 c.c. tutela il creditore ipotecario in modo cosi rigoroso?
Perche l'efficacia dell'ipoteca, come garanzia reale, dipende dalla stabilita del valore del bene. Se il debitore potesse, dopo l'iscrizione, costituire liberamente diritti minori opponibili alla banca, il valore di realizzo del cespite si ridurrebbe drasticamente e la garanzia perderebbe la sua funzione economica.