Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione relativa all’art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 504/1992, che prevede la riduzione dell’indennità di esproprio di aree fabbricabili al valore dichiarato ai fini ICI qualora questo sia inferiore all’indennità determinata secondo le regole ordinarie. Il meccanismo è già stato ritenuto non irragionevole dalla Corte con la sentenza n. 351 del 2000.
Di cosa si tratta
Nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo al prezzo di cessione volontaria di terreni in area esproprianda, il Tribunale di Palmi aveva dubitato della legittimità della norma che riduce l’indennità di esproprio al valore dichiarato ai fini ICI quando questo è inferiore al valore determinato con i criteri ordinari. Il meccanismo serve a scoraggiare le sottodichiarazioni ICI.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Palmi ha impugnato l’art. 16, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, sostenendo che la norma discriminasse tra proprietari in base alla correttezza delle loro dichiarazioni ICI e fissasse un’indennità del tutto avulsa dal valore reale del bene.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza, richiamando la propria sentenza n. 351 del 2000 (e la successiva ordinanza n. 539 del 2000). Il meccanismo di collegamento tra indennità di esproprio e valore dichiarato ai fini ICI non è manifestamente irragionevole: incentiva la corretta dichiarazione dei valori immobiliari. La diversità di trattamento rispetto alle aree agricole è giustificata dalla diversa natura e determinazione del valore imponibile.
Il principio
Il collegamento tra l’indennità di esproprio e il valore dichiarato ai fini ICI per le aree fabbricabili è tutt’altro che manifestamente irragionevole o palesemente arbitrario. Il meccanismo crea un incentivo alla corretta dichiarazione del valore ai fini fiscali, disincentivando le sottodichiarazioni. Le aree agricole non sono omogenee alle aree fabbricabili e non costituiscono un valido termine di comparazione.
Domande e risposte
Come funziona il meccanismo di riduzione dell’indennità al valore ICI?
Se il proprietario ha dichiarato ai fini ICI un valore per l’area fabbricabile inferiore all’indennità di esproprio determinata secondo i criteri ordinari, l’indennità viene ridotta al valore ICI dichiarato. In sostanza, il proprietario non può beneficiare di un’indennità superiore al valore che lui stesso ha attribuito al bene in sede fiscale.
La norma si applica anche alle aree agricole?
No. La norma si applica solo alle aree fabbricabili. Il Tribunale rimettente aveva dedotto una discriminazione rispetto ai suoli agricoli, ma la Corte ha ritenuto che le due categorie non siano omogenee: l’ICI sulle aree agricole ha parametri di determinazione del valore diversi da quelli delle aree edificabili.
Questa norma è ancora in vigore?
La questione è stata esaminata nel 2002 con riferimento all’art. 16 del d.lgs. n. 504/1992. La disciplina espropriativa è stata poi riordinata con il d.P.R. n. 327/2001 (Testo Unico Espropri).
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza tra proprietari più e meno corretti nelle dichiarazioni ICI
- Art. 42 della Costituzione — Proprietà privata e congruo indennizzo espropriativo
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.