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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione) relativa al trattenimento nei centri di permanenza temporanea. Le ordinanze di rimessione del Tribunale di Milano non descrivevano le concrete fattispecie e non chiarivano per quale dei motivi previsti dalla legge era stato disposto il trattenimento, determinando un difetto di motivazione sulla rilevanza.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Milano, chiamato a convalidare i provvedimenti di trattenimento nei Centri di permanenza temporanea e assistenza (CPT) disposti dal questore nei confronti di stranieri destinatari di decreto di espulsione, aveva dubitato della legittimità costituzionale della norma nella parte in cui consente il trattenimento anche per la sola indisponibilità di vettore o mezzo di trasporto, un evento accidentale non addebitabile allo straniero.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Milano ha impugnato, con due ordinanze, l’art. 14, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui consente al questore di disporre il trattenimento dello straniero nei CPT quando non è possibile eseguire con immediatezza l’espulsione per l’indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, in riferimento all’art. 13, secondo e terzo comma, della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità (riunendo i due giudizi), conformemente a precedenti decisioni (ordinanze n. 188, 181 del 2002 e n. 386 del 2001). L’art. 14, comma 1, prevede una pluralità di motivi di trattenimento; le ordinanze non specificavano per quale di essi era stato disposto il trattenimento nei casi concreti. In presenza di una norma che prevede più ipotesi distinte, l’omessa descrizione della fattispecie concreta determina un difetto di motivazione sulla rilevanza.

Il principio

Quando la norma impugnata prevede una pluralità di presupposti applicativi, ciascuno dei quali può costituire autonoma base del provvedimento, il giudice rimettente deve specificare per quale presupposto concretamente la norma è applicabile nel giudizio a quo. L’omessa descrizione della fattispecie concreta in presenza di più ipotesi legali distinte comporta un difetto di motivazione sulla rilevanza che determina l’inammissibilità della questione.

Domande e risposte

Quali sono i motivi per cui il questore può disporre il trattenimento nel CPT secondo l’art. 14 del d.lgs. n. 286/1998?

L’art. 14, comma 1, prevede il trattenimento quando non è possibile eseguire con immediatezza l’espulsione per: necessità di soccorso allo straniero, accertamenti supplementari sull’identità o nazionalità, acquisizione di documenti di viaggio, indisponibilità di vettore o mezzo di trasporto idoneo.

La Corte ha già dichiarato costituzionale il trattenimento per indisponibilità di vettore?

Sì. Con la sentenza n. 105 del 2001, la Corte aveva affermato la conformità a Costituzione dell’art. 14, comma 1, nel suo complesso, ritenendolo modellato sul dettato dell’art. 13, terzo comma, della Costituzione che consente misure restrittive della libertà personale adottate dall’autorità di pubblica sicurezza con successivo controllo giurisdizionale.

Perché è importante che il giudice specifichi il presupposto del trattenimento?

Perché la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dipende dall’applicabilità della norma al caso concreto. Se il trattenimento è giustificato da un motivo non censurato (ad esempio gli accertamenti sull’identità), la questione sulla sola indisponibilità del vettore è irrilevante per quel caso specifico.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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