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La Corte costituzionale ha accolto il conflitto di attribuzioni sollevato dal GIP del Tribunale di Caltanissetta: le dichiarazioni rese all’agenzia ANSA dal deputato Guido Lo Porto contro il sostituto procuratore Domenico Gozzo non erano espressione di funzioni parlamentari e non erano pertanto coperte dall’insindacabilità dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.
Di cosa si tratta
Il deputato Guido Lo Porto aveva reso il 15 giugno 2000 alcune dichiarazioni all’agenzia ANSA in cui aveva gravemente offeso il sostituto procuratore della Repubblica di Palermo Domenico Gozzo, che nella sua requisitoria aveva fatto affermazioni sul parlamentare. La Camera dei deputati aveva deliberato l’insindacabilità di quelle dichiarazioni. Il GIP del Tribunale di Caltanissetta ha sollevato conflitto di attribuzioni.
La questione di legittimità costituzionale
Il GIP del Tribunale di Caltanissetta ha sollevato conflitto di attribuzioni contro la delibera della Camera dei deputati del 6 marzo 2001 che aveva dichiarato insindacabili le opinioni del deputato Lo Porto in riferimento all’art. 68, primo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato che non spetta alla Camera deliberare l’insindacabilità, e ha annullato la deliberazione. Le dichiarazioni di Lo Porto non presentavano il necessario nesso funzionale con l’attività parlamentare: erano state rese in un contesto extraparlamentare, erano dettate da ragioni personali (reazione alle critiche contenute nella requisitoria di Gozzo nei confronti del partito di Lo Porto), e non erano sostanzialmente riproducibili con atti parlamentari tipici. I nove atti parlamentari citati dalla Camera per dimostrare il nesso erano in gran parte di altri parlamentari.
Il principio
L’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost. non copre dichiarazioni rese in contesto extraparlamentare per ragioni personali o di polemica politica generica, anche se il parlamentare si richiami alla sua attività istituzionale o vi siano atti parlamentari di terzi inerenti agli stessi temi: è necessario che le dichiarazioni siano sostanzialmente riproduttive di atti parlamentari tipici o compiute nell’esercizio diretto della funzione.
Domande e risposte
La presenza di atti parlamentari su un tema basta a rendere insindacabili le dichiarazioni extraparlamentari del deputato?
No. La Corte ha chiarito che anche la sussistenza di interrogazioni, interpellanze o altri atti tipici non basta se le dichiarazioni non costituiscono una riproduzione sostanziale di quegli atti. Occorre un nesso diretto e non solo tematico o di contesto tra la dichiarazione e l’attività parlamentare.
Le dichiarazioni rese a un’agenzia stampa possono godere dell’insindacabilità?
Sì, ma solo se sono sostanzialmente riproducibili con atti parlamentari tipici o se sono rese nell’esercizio diretto di funzioni parlamentari. Non è sufficiente che il parlamentare stia commentando temi di interesse politico: il nesso funzionale deve essere stretto e concreto.
Cosa succede dopo che la Corte annulla la delibera di insindacabilità?
Il giudizio penale riprende il suo corso normale: il GIP o il tribunale possono procedere nei confronti del parlamentare per le dichiarazioni che non godono dell’immunità dell’art. 68 Cost., applicando le normali regole del diritto penale sulla diffamazione o sulle offese all’onore.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari nell’esercizio delle loro funzioni, parametro diretto del conflitto di attribuzioni
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