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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, della legge della Regione Siciliana n. 8 del 1999, concernente la rideterminazione degli organici del ruolo tecnico dei beni culturali. La norma regionale, correttamente interpretata, non impone rinvii ad altre disposizioni che determinerebbero disparità di trattamento.
Di cosa si tratta
Il TAR Sicilia, sez. staccata di Catania, con nove ordinanze di contenuto identico, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, della legge della Regione Siciliana 27 aprile 1999, n. 8, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del ruolo tecnico dei beni culturali e ambientali e le disposizioni sulla catalogazione informatizzata dei beni culturali. I ricorrenti nei giudizi principali erano lavoratori assunti con contratti atipici che chiedevano la stabilizzazione.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR Sicilia, sez. Catania, ha sollevato questione sull’art. 6, comma 1, della legge regionale siciliana n. 8 del 1999 in riferimento agli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione. Rimettente: TAR per la Sicilia, sez. staccata di Catania (con nove ordinanze riunite).
La decisione della Corte
La Corte ha riunito i nove giudizi e dichiarato manifestamente infondate le questioni. La premessa del rimettente — che la norma rinviasse all’art. 111 della legge regionale siciliana n. 25 del 1993 per individuare i titolari dei contratti di cui alla lettera b) — era errata: un corretto esame della norma impugnata escludeva tale interpretazione estensiva e con essa la prospettata disparità di trattamento.
Il principio
Una questione di legittimità costituzionale che si fonda su un’interpretazione errata della norma impugnata è manifestamente infondata: se la premessa interpretativa del rimettente non regge a un esame testuale e sistematico della disposizione, il vizio costituzionale prospettato non sussiste.
Domande e risposte
Cosa prevedeva l’art. 6, comma 1, della legge regionale siciliana n. 8 del 1999?
La norma rideterminava le dotazioni organiche del ruolo tecnico dei beni culturali e ambientali della Regione Siciliana e dettava disposizioni per la catalogazione informatizzata. I ricorrenti contestavano i criteri di accesso ai posti dell’organico ridefinito.
Perché la questione era manifestamente infondata secondo la Corte?
Perché il rimettente aveva erroneamente presupposto che la norma rinviasse all’art. 111 della legge regionale n. 25 del 1993 per individuare i beneficiari. La Corte ha escluso tale interpretazione: senza quel rinvio, la disparità di trattamento lamentata non era ravvisabile nel testo della norma.
Cosa succede quando più giudici sollevano la stessa questione costituzionale?
I giudizi vengono riuniti e definiti con un’unica pronuncia, come avvenuto nel caso di specie con le nove ordinanze del TAR Sicilia. La Corte decide in modo unitario su tutte le questioni identiche, evitando pronunce contraddittorie.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza, invocato per la presunta disparità di trattamento tra lavoratori
- Art. 4 della Costituzione — diritto al lavoro, invocato in relazione all’accesso ai posti dell’organico regionale
- Art. 97 della Costituzione — principio di buon andamento e imparzialità della P.A., rilevante per i criteri di organizzazione dell’organico
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