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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione relativa alla tassazione delle plusvalenze derivanti da espropriazione o cessione volontaria di aree fabbricabili. La disciplina di cui all’art. 11 della legge n. 413/1991 non viola la capacità contributiva né il principio di proprietà anche dopo l’introduzione dei criteri riduttivi di indennizzo dell’art. 5-bis.
Di cosa si tratta
Il Consorzio Zona industriale e porto fluviale di Padova aveva ceduto volontariamente alcuni terreni dell’Istituto diocesano al Consorzio espropriante. Sull’indennità percepita era stata applicata la tassazione prevista per le plusvalenze da esproprio. I contribuenti contestavano questa tassazione sostenendo che, dopo l’introduzione dell’art. 5-bis della legge n. 359/1992 (che commisura l’indennità circa al 30% del valore di mercato), non vi era alcuna reale plusvalenza ma piuttosto un impoverimento.
La questione di legittimità costituzionale
La Commissione tributaria provinciale di Padova ha impugnato l’art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nella parte in cui assoggetta a tassazione come redditi diversi le plusvalenze da esproprio di aree fabbricabili, in riferimento agli artt. 3, 42 e 53 della Costituzione. Il rimettente sosteneva che l’indennità ridotta al 30% del valore di mercato non costituiva un reale incremento di ricchezza tassabile.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione. La tassazione delle plusvalenze da cessione volontaria di aree fabbricabili è ragionevole perché riflette l’oggettiva lievitazione del prezzo dei suoli derivante non dall’attività produttiva del proprietario ma dalla destinazione edificatoria in sede di pianificazione urbanistica. Il contribuente ha la facoltà di optare per la tassazione ordinaria dimostrando l’assenza di plusvalenza effettiva.
Il principio
L’individuazione degli indici di ricchezza e della capacità contributiva rientra nella discrezionalità del legislatore. La tassazione delle plusvalenze da esproprio di aree fabbricabili, giustificata dall’incremento di valore derivante dalla destinazione edificatoria, non perde la propria base costituzionale per effetto della riduzione dell’indennità operata dall’art. 5-bis, tanto più che il contribuente dispone della facoltà di opt per la tassazione ordinaria.
Domande e risposte
Perché la Corte considera ragionevole tassare l’indennità di esproprio come plusvalenza?
Perché il valore delle aree fabbricabili si forma principalmente grazie alla destinazione edificatoria assegnata in sede di pianificazione urbanistica, non grazie all’attività del proprietario. Il legislatore ha ragionevolmente individuato questo incremento oggettivo come presupposto impositivo.
Come può il contribuente dimostrare l’assenza di plusvalenza effettiva?
Il comma 7 dell’art. 11 della legge n. 413/1991 consente al contribuente di optare per la tassazione ordinaria, offrendogli la possibilità di dimostrare che, nel caso concreto, l’indennità percepita non configura un reale incremento di ricchezza.
Il confronto tra aree fabbricabili ed edifici o aree agricole è pertinente ai fini della disparità di trattamento?
No. La Corte ha ritenuto che le situazioni non siano omogenee: le espropriazioni di edifici sono eccezionali e non soggette a lievitazione di valore paragonabile a quella delle aree edificabili; le aree agricole hanno criteri indennitari diversi (valore agricolo medio). Situazioni non omogenee non possono costituire tertia comparationis.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di ragionevolezza e di uguaglianza tributaria
- Art. 42 della Costituzione — Proprietà privata e funzione sociale, invocato per il presunto effetto doppiamente espropriativo della tassazione
- Art. 53 della Costituzione — Capacità contributiva, invocata per la presunta assenza di reale incremento di ricchezza
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