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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 500, comma 4, del codice di procedura penale. La norma limita l’acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni precedenti del testimone ai soli casi tipici previsti dalla legge (violenza, minaccia, offerta di utilità) ed è pienamente conforme al principio del contraddittorio nella formazione della prova sancito dall’art. 111 della Costituzione.

Di cosa si tratta

Nel corso di un processo penale, i principali testimoni dell’accusa avevano modificato in dibattimento le dichiarazioni rese in fase di indagini. Il Tribunale di Reggio Emilia chiedeva che l’acquisizione delle dichiarazioni precedenti fosse estesa a tutte le situazioni che avessero compromesso la genuinità dell’esame, non solo ai casi tipici di violenza, minaccia o offerta di utilità previsti dal comma 4 dell’art. 500 c.p.p.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Reggio Emilia ha impugnato l’art. 500, comma 4, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedeva l’acquisizione delle dichiarazioni precedenti del testimone in presenza di situazioni diverse da quelle tipicamente indicate (violenza, minaccia, offerta di utilità) che avessero compromesso la genuinità dell’esame, in riferimento agli artt. 3, 97 e 111 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza. La pronuncia additiva richiesta si porrebbe in contrasto con l’art. 111, quinto comma, della Costituzione, che circoscrive tassativamente le eccezioni al principio della formazione della prova nel contraddittorio ai casi di consenso dell’imputato, impossibilità oggettiva o condotta illecita accertata. Estendere le eccezioni a qualsiasi “compromissione di genuinità” dissolverebbe la rigorosa tipicità che la norma costituzionale impone.

Il principio

L’art. 111, quinto comma, della Costituzione consente deroghe al principio della formazione della prova nel contraddittorio solo in tre casi tassativi: consenso dell’imputato, impossibilità oggettiva, condotta illecita accertata. Il legislatore ordinario non può ampliare discrezionalmente queste eccezioni, né può farlo la Corte in via additiva, senza stravolgere il precetto costituzionale del giusto processo.

Domande e risposte

Quando è possibile acquisire al fascicolo del dibattimento le dichiarazioni precedenti del testimone?

Soltanto nei casi tipici previsti dall’art. 500, comma 4, c.p.p.: quando risulta che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, o si è ricevuta un’offerta o promessa di utilità affinché non rendesse dichiarazioni o dichiarasse il falso.

Perché la Corte ha ritenuto inconferente la violazione dell’art. 97 della Costituzione?

Perché il principio di buon andamento dei pubblici uffici non si applica all’attività giurisdizionale in senso stretto, ma solo all’organizzazione e al funzionamento dell’amministrazione della giustizia in senso lato.

In che misura le contestazioni ex art. 500, comma 2, sono utilizzabili se il testimone muta versione?

Le dichiarazioni usate per le contestazioni rimangono utilizzabili ai soli fini della valutazione della credibilità del dichiarante, non come prova dei fatti. Solo in presenza delle ipotesi tipiche del comma 4 entrano nel fascicolo del dibattimento come prova.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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