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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 410, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata dal GIP del Tribunale di Venezia. Il rimettente contestava l’obbligo di fissare un’udienza in camera di consiglio in caso di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, ritenendolo superfluo e causa di aggravio organizzativo. La Corte ha già scrutinato identiche censure.

Di cosa si tratta

Quando il pubblico ministero richiede l’archiviazione e la persona offesa si oppone, l’art. 410, comma 3, c.p.p. prevede che il GIP fissi un’udienza in camera di consiglio. Il GIP del Tribunale di Venezia riteneva tale udienza superflua e fonte di un irragionevole aggravio organizzativo per i tribunali, in quanto — nel caso di specie — la persona indagata non era nemmeno stata iscritta nel registro degli indagati.

La questione di legittimità costituzionale

Il GIP del Tribunale di Venezia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97, 101, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 410, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede la fissazione obbligatoria dell’udienza in camera di consiglio in caso di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza. Le censure del rimettente erano sostanzialmente identiche a quelle già scrutinate con l’ordinanza n. 408 del 2001. La fissazione dell’udienza in camera di consiglio in caso di opposizione risponde all’esigenza di garantire il controllo giurisdizionale sull’esercizio dell’azione penale e i diritti della persona offesa, e non costituisce un aggravio irragionevole.

Il principio

L’obbligo di fissare l’udienza in camera di consiglio in caso di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione non contrasta con i principi costituzionali. Il controllo giurisdizionale sull’esercizio dell’azione penale è una garanzia del sistema processuale che non può essere eliminata per ragioni di economia organizzativa.

Domande e risposte

Cosa può fare la persona offesa se il PM chiede l’archiviazione?

La persona offesa che abbia dichiarato di voler essere informata può presentare opposizione alla richiesta di archiviazione, indicando l’oggetto dell’investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova. L’opposizione fa scattare l’obbligo di fissare l’udienza ex art. 410, comma 3, c.p.p.

Cosa avviene nell’udienza in camera di consiglio sull’archiviazione?

Nell’udienza il GIP valuta se accogliere la richiesta di archiviazione oppure, se ritiene le indagini incomplete, ordinare ulteriori indagini o imputazione coatta. Le parti hanno la possibilità di esporre le loro ragioni in contraddittorio.

Il principio di ragionevole durata del processo impedisce l’udienza sull’archiviazione?

No. Secondo la Corte, l’udienza è una garanzia necessaria per assicurare il controllo giurisdizionale sull’azione penale. Il principio di ragionevole durata non può sacrificare garanzie processuali fondamentali, ma richiede piuttosto un’organizzazione efficiente degli uffici giudiziari.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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