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La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente a seguito di un significativo ius superveniens. Dopo la proposizione della questione sull’art. 223, secondo comma, n. 1), della legge fallimentare (assenza di nesso causale tra false comunicazioni sociali e fallimento), il d.lgs. n. 61 del 2002 ha riformato la disciplina degli illeciti societari, rendendo necessaria una rivalutazione della rilevanza della questione.
Di cosa si tratta
Il GUP del Tribunale di Catania era investito di una richiesta di rinvio a giudizio per bancarotta fraudolenta impropria da false comunicazioni sociali, ai sensi dell’art. 223, secondo comma, n. 1), del regio decreto n. 267/1942 (legge fallimentare). Il rimettente dubitava che la norma fosse costituzionale nella parte in cui — attraverso il rinvio all’art. 2621 c.c. — non richiedeva un nesso causale tra le false comunicazioni sociali e il successivo fallimento della società.
La questione di legittimità costituzionale
Il GUP del Tribunale di Catania ha sollevato, in riferimento all’art. 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 223, secondo comma, n. 1), del r.d. n. 267/1942, nella parte in cui, richiamando l’art. 2621 c.c., non richiedeva per la configurabilità della bancarotta fraudolenta impropria un nesso causale tra le false comunicazioni sociali e il successivo fallimento della società.
La decisione della Corte
La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente. Successivamente alla proposizione della questione, il d.lgs. n. 61 del 2002 ha sostituito l’art. 223, secondo comma, n. 1), della legge fallimentare, richiedendo ora espressamente che i reati societari richiamati abbiano «cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società». La Corte ha anche riformato l’art. 2621 c.c. e i reati societari. Il rimettente deve rivalutare la rilevanza della questione alla luce del nuovo quadro normativo.
Il principio
Quando, dopo la proposizione di una questione di legittimità costituzionale, interviene uno ius superveniens che modifica la norma impugnata in modo potenzialmente rilevante per il giudizio a quo, la Corte restituisce gli atti al rimettente affinché rivaluti la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce del mutato quadro normativo.
Domande e risposte
Cos’è la bancarotta fraudolenta impropria da false comunicazioni sociali?
La bancarotta fraudolenta impropria da false comunicazioni sociali, originariamente prevista dall’art. 223, secondo comma, n. 1), l. fall., puniva gli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società dichiarate fallite che avessero commesso il reato di false comunicazioni sociali (falso in bilancio) previsto dall’art. 2621 c.c. (ora modificato dal d.lgs. n. 61/2002).
Perché il nesso causale era controverso?
La norma originaria puniva le false comunicazioni sociali in sé, indipendentemente dal loro contributo causale al fallimento. Secondo il rimettente, ciò violava il principio di personalità della responsabilità penale ex art. 27 Cost., perché consentiva di imputare il fallimento come conseguenza del reato senza accertare il legame causale effettivo.
Come ha risolto il d.lgs. n. 61/2002 il problema?
Il decreto legislativo n. 61 del 2002 ha modificato la norma richiedendo espressamente che i reati societari richiamati abbiano «cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società». In tal modo il legislatore ha recepito l’esigenza del nesso causale che il rimettente invocava come necessità costituzionale.
Norme collegate
- Art. 27 della Costituzione — Principio di personalità della responsabilità penale, parametro della questione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.