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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 17-bis della l. n. 217/1990, che consente all’imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato di scegliere il difensore solo tra gli iscritti allo speciale elenco. La limitazione è ragionevole perché volta a garantire la qualità professionale di una prestazione finanziata dalla collettività.
Di cosa si tratta
Il patrocinio a spese dello Stato garantisce la difesa tecnica agli imputati non abbienti. La l. n. 134/2001 ha istituito, presso ogni Consiglio dell’Ordine degli avvocati, uno speciale elenco di avvocati abilitati al patrocinio, con requisiti più severi rispetto ai difensori d’ufficio (tra cui sei anni di anzianità professionale e assenza di sanzioni disciplinari). L’imputato ammesso al beneficio può nominare solo avvocati di tale elenco.
La questione di legittimità costituzionale
Il GUP del Tribunale per i minorenni di Catania, con ordinanza del 22 giugno 2001, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 17-bis l. n. 217/1990, in riferimento agli artt. 3 e 24, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui limita la scelta del difensore ai soli avvocati iscritti allo speciale elenco.
La decisione della Corte
Manifesta infondatezza. La Corte richiama la propria giurisprudenza consolidata (sentt. nn. 394/2000, 61/1996, 54/1977): il legislatore può stabilire criteri relativi alle modalità di esercizio della difesa tecnica, purché non irragionevoli. Lo speciale elenco garantisce qualità professionale tramite selezione operata dal Consiglio dell’Ordine; il sistema non vulnera il diritto di difesa perché assicura un’ampia possibilità di scelta tra iscritti; non è irragionevole rispetto alla difesa d’ufficio, perché diversa è la natura della prestazione (risorse pubbliche, debolezza economica del beneficiario).
Il principio
Il diritto di scegliere liberamente il difensore (art. 24, terzo comma, Cost.) non esclude la competenza del legislatore di disciplinarne le modalità di esercizio con scelte discrezionali non irragionevoli, inclusa la limitazione della scelta a un elenco di professionisti selezionati per qualità, quando ciò è funzionale a garantire la qualità della prestazione finanziata dalla collettività.
Domande e risposte
Chi può accedere al patrocinio a spese dello Stato?
Chi è titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF inferiore alla soglia stabilita dalla legge (aggiornata periodicamente). Nel processo penale il beneficio è accordato su istanza o d’ufficio; nel processo civile l’istanza è esaminata dal Consiglio dell’Ordine.
Quali sono i requisiti per l’iscrizione allo speciale elenco?
Almeno sei anni di anzianità professionale, assenza di sanzioni disciplinari e attitudine ed esperienza professionale valutate dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati. I requisiti sono più stringenti rispetto a quelli previsti per i difensori d’ufficio.
Se il mio avvocato di fiducia non è in elenco, cosa posso fare?
L’imputato può rinunciare al beneficio del patrocinio e farsi difendere a proprie spese dall’avvocato di fiducia. Oppure può scegliere tra gli iscritti allo speciale elenco.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — eguaglianza e ragionevolezza, parametro
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa e patrocinio dei non abbienti, norma centrale
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.