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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 17-bis della l. n. 217/1990, che consente all’imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato di scegliere il difensore solo tra gli iscritti allo speciale elenco. La limitazione è ragionevole perché volta a garantire la qualità professionale di una prestazione finanziata dalla collettività.

Di cosa si tratta

Il patrocinio a spese dello Stato garantisce la difesa tecnica agli imputati non abbienti. La l. n. 134/2001 ha istituito, presso ogni Consiglio dell’Ordine degli avvocati, uno speciale elenco di avvocati abilitati al patrocinio, con requisiti più severi rispetto ai difensori d’ufficio (tra cui sei anni di anzianità professionale e assenza di sanzioni disciplinari). L’imputato ammesso al beneficio può nominare solo avvocati di tale elenco.

La questione di legittimità costituzionale

Il GUP del Tribunale per i minorenni di Catania, con ordinanza del 22 giugno 2001, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 17-bis l. n. 217/1990, in riferimento agli artt. 3 e 24, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui limita la scelta del difensore ai soli avvocati iscritti allo speciale elenco.

La decisione della Corte

Manifesta infondatezza. La Corte richiama la propria giurisprudenza consolidata (sentt. nn. 394/2000, 61/1996, 54/1977): il legislatore può stabilire criteri relativi alle modalità di esercizio della difesa tecnica, purché non irragionevoli. Lo speciale elenco garantisce qualità professionale tramite selezione operata dal Consiglio dell’Ordine; il sistema non vulnera il diritto di difesa perché assicura un’ampia possibilità di scelta tra iscritti; non è irragionevole rispetto alla difesa d’ufficio, perché diversa è la natura della prestazione (risorse pubbliche, debolezza economica del beneficiario).

Il principio

Il diritto di scegliere liberamente il difensore (art. 24, terzo comma, Cost.) non esclude la competenza del legislatore di disciplinarne le modalità di esercizio con scelte discrezionali non irragionevoli, inclusa la limitazione della scelta a un elenco di professionisti selezionati per qualità, quando ciò è funzionale a garantire la qualità della prestazione finanziata dalla collettività.

Domande e risposte

Chi può accedere al patrocinio a spese dello Stato?

Chi è titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF inferiore alla soglia stabilita dalla legge (aggiornata periodicamente). Nel processo penale il beneficio è accordato su istanza o d’ufficio; nel processo civile l’istanza è esaminata dal Consiglio dell’Ordine.

Quali sono i requisiti per l’iscrizione allo speciale elenco?

Almeno sei anni di anzianità professionale, assenza di sanzioni disciplinari e attitudine ed esperienza professionale valutate dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati. I requisiti sono più stringenti rispetto a quelli previsti per i difensori d’ufficio.

Se il mio avvocato di fiducia non è in elenco, cosa posso fare?

L’imputato può rinunciare al beneficio del patrocinio e farsi difendere a proprie spese dall’avvocato di fiducia. Oppure può scegliere tra gli iscritti allo speciale elenco.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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