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La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti della Camera dei deputati, che aveva dichiarato insindacabili le opinioni del deputato Cuscunà contenute in un manifesto di propaganda. La pronuncia è di mera ammissibilità: apre la fase del contradditorio senza decidere nel merito del conflitto.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, investito di un processo penale per diffamazione a carico del deputato Antonio Nicolò Cuscunà, ha impugnato la delibera con cui la Camera dei deputati aveva dichiarato insindacabili, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., le dichiarazioni contenute in un manifesto di propaganda del giugno 1995, ritenute diffamatorie nei confronti dell’on. Sergio Tanzarella.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (sezione distaccata di Caserta) ha proposto conflitto di attribuzione, sostenendo che le dichiarazioni del manifesto non presentassero il necessario nesso funzionale con l’esercizio delle funzioni parlamentari, e che la delibera di insindacabilità menomasse la propria sfera di attribuzioni giurisdizionali.
La decisione della Corte
La Corte si è limitata a dichiarare ammissibile il conflitto ai sensi dell’art. 37 della l. n. 87/1953, verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi (entrambi i poteri sono titolari di attribuzioni costituzionalmente garantite) e oggettivi (la delibera di insindacabilità menoma la sfera del giudice). La Corte ha disposto le comunicazioni e notifiche necessarie per la prosecuzione del giudizio sul merito del conflitto.
Il principio
Il giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione (art. 37 l. n. 87/1953) verifica in via sommaria e senza contraddittorio la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi, senza decidere nel merito. In questa fase la Corte si limita ad accertare se esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla propria competenza.
Domande e risposte
Cosa è il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?
È il procedimento con cui un potere dello Stato (es. un giudice) contesta a un altro potere (es. il Parlamento) di aver invaso la sua sfera di competenze costituzionalmente garantite. La Corte costituzionale è arbitro di tali conflitti ai sensi degli artt. 37 ss. della l. n. 87/1953.
Qual è la differenza tra l’ammissibilità e il merito del conflitto?
Il giudizio di ammissibilità verifica solo se il conflitto è configurabile in astratto (i due poteri sono legittimati? c’è una materia di conflitto?). Il giudizio di merito decide se il potere resistente ha effettivamente esercitato le proprie attribuzioni correttamente o ha invaso quelle altrui.
Un manifesto elettorale può essere coperto dall’insindacabilità?
La questione è al centro del merito del conflitto. In linea di principio, le dichiarazioni extra moenia godono della garanzia dell’art. 68 Cost. solo se vi è sostanziale corrispondenza con atti parlamentari tipici, come ribadito dalla stessa Corte nella sentenza n. 294/2002.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — insindacabilità parlamentare, norma direttamente applicata
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.