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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale di Grosseto sull’art. 1, comma 2, del d.l. n. 2/2000 e sull’art. 513 c.p.p. Le censure erano formulate in modo ancipite: il rimettente proponeva tre soluzioni alternative tra loro incompatibili senza scegliere, rendendo impossibile lo scrutinio.

Di cosa si tratta

Il d.l. n. 2/2000, convertito nella l. n. 35/2000, ha introdotto una disciplina transitoria per i processi in corso al momento dell’entrata in vigore della riforma del giusto processo. In particolare, il comma 2 dell’art. 1 ammetteva, a certe condizioni, l’utilizzabilità delle dichiarazioni dibattimentali di imputati connessi che si fossero sottratti al contraddittorio.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Grosseto, con ordinanza del 14 febbraio 2001, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, del d.l. n. 2/2000 (nella sua totalità, ovvero in parte) e dell’art. 513 c.p.p., in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., proponendo tre diverse soluzioni alternative tra loro incompatibili.

La decisione della Corte

Manifesta inammissibilità. Le tre censure erano in evidente rapporto di reciproca alternaticità: la prima (caducazione totale del comma 2) avrebbe escluso qualsiasi utilizzabilità delle dichiarazioni già acquisite; la seconda (caducazione parziale) avrebbe avuto l’effetto opposto di estendere il regime transitorio; la terza (art. 513 c.p.p.) non spiegava il suo collegamento con le prime due. Il rimettente non aveva scelto tra le soluzioni.

Il principio

Una questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile quando è formulata in modo ancipite, cioè prospettando censure tra loro incompatibili e alternative, senza che il rimettente abbia concentrato il quesito su una delle soluzioni possibili: la Corte non può scegliere al posto del giudice quale censura esaminare.

Domande e risposte

Cosa vuol dire questione ancipite?

Vuol dire che il rimettente non ha scelto: propone più soluzioni tra loro incompatibili (la norma è incostituzionale perché troppo restrittiva o perché troppo permissiva?) senza indicare quale sia quella corretta. La Corte non può supplire a questa indeterminatezza.

Quali erano le dichiarazioni contestate nel giudizio a quo?

Il Tribunale di Grosseto era alle prese con dichiarazioni rese nel corso delle indagini da imputati connessi che si erano successivamente avvalsi della facoltà di non rispondere in udienza. Il nodo era se e come tali dichiarazioni potessero essere usate.

Come avrebbe dovuto formulare la questione il giudice?

Avrebbe dovuto scegliere: o sollevare la questione solo sulla parte della norma ritenuta incostituzionale, indicando l’effetto additivo o ablativo richiesto, oppure sollevare la questione solo su uno degli articoli. La pluricità in alternativa rende il quesito inammissibile.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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