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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 54, terzo comma, ord. penitenziario, sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Torino in merito alla revocabilità della liberazione anticipata in caso di fatto-reato perseguibile a querela non proposta. Il procedimento di sorveglianza era stato avviato al di fuori di qualsiasi base normativa, come inchiesta preliminare atipica.
Di cosa si tratta
La liberazione anticipata (art. 54 ord. penitenziario) riduce di 45 giorni per ogni semestre di pena la pena detentiva, in caso di partecipazione all’opera di rieducazione. Il terzo comma prevede la revocabilità in caso di condanna per delitto non colposo commesso durante l’esecuzione. Il Tribunale di sorveglianza di Torino si chiedeva se la revoca dovesse poter scattare anche per fatti costituenti reato per i quali non era stata sporta querela.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di sorveglianza di Torino, con ordinanza dell’8 maggio 2001, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 54, terzo comma, l. n. 354/1975, in riferimento agli artt. 3, 27, secondo comma, e 112 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la revocabilità della liberazione anticipata anche in assenza di condanna, quando il fatto-reato sia perseguibile a querela non presentata.
La decisione della Corte
Manifesta inammissibilità per assenza di base normativa del procedimento a quo. Il Tribunale aveva avviato d’ufficio il procedimento di sorveglianza prima di qualsiasi condanna — condizione necessaria per avviare la procedura di revoca ex art. 103 reg. penitenziario — e prima ancora dell’inizio di un processo penale. Tale inchiesta preliminare atipica non ha base normativa: l’ordinamento non tollera inchieste o accertamenti preliminari alla revoca della liberazione anticipata al di fuori della condanna definitiva.
Il principio
Il procedimento di revoca della liberazione anticipata non può essere avviato d’ufficio dal Tribunale di sorveglianza in via cautelare o preliminare, in assenza di una sentenza di condanna. La condanna è il presupposto che legittima l’inizio del relativo procedimento; senza di essa ogni procedimento di sorveglianza avviato a tale scopo è privo di base normativa.
Domande e risposte
Cos’è la liberazione anticipata?
È una riduzione di pena di 45 giorni per ogni semestre di detenzione, riconosciuta a chi partecipa positivamente al percorso rieducativo. Non è un beneficio automatico: va chiesta al magistrato di sorveglianza che valuta la condotta del detenuto.
Quando viene revocata la liberazione anticipata?
In base all’art. 54, terzo comma, ord. penitenziario e alla sentenza n. 186/1995 della Corte, la revoca può essere disposta quando il condannato riporta una condanna per delitto non colposo commesso durante l’esecuzione della pena. La condanna è il presupposto che legittima l’apertura del procedimento di revoca.
Un reato perseguibile a querela incide sul percorso rieducativo?
La questione sollevata è rimasta senza risposta nel merito. La Corte ha escluso che il fatto potesse innescare un procedimento di revoca anticipato rispetto alla condanna, ma non si è pronunciata su se e come quel comportamento possa rilevare nella valutazione del merito penitenziario.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — eguaglianza, parametro
- Art. 27 della Costituzione — finalità rieducativa della pena, parametro
- Art. 112 della Costituzione — obbligatorietà dell’azione penale, parametro
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