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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sugli artt. 242 e 245 del d.lgs. n. 271/1989 (norme transitorie del codice di procedura penale). Il presupposto interpretativo del rimettente era errato: il d.l. n. 2/2000 si applicava espressamente anche ai processi in vecchio rito (art. 1, comma 6), così che non vi era alcun vuoto normativo in contrasto con l’art. 111 Cost.

Di cosa si tratta

Alcuni processi penali erano ancora in corso con le norme del vecchio codice di rito del 1930 (in base alla disciplina transitoria del d.lgs. n. 271/1989). Con la riforma del giusto processo (l. cost. n. 2/1999 e l. n. 63/2001), si poneva il problema di come applicare i nuovi principi del contraddittorio a tali processi.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte di assise di Palermo, con ordinanza del 13 luglio 2001, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 242 e 245 del d.lgs. n. 271/1989, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevedono la prosecuzione dei processi in corso con le norme del vecchio codice, asseritamente senza la disciplina transitoria del d.l. n. 2/2000.

La decisione della Corte

Manifesta infondatezza per erroneo presupposto interpretativo. Il d.l. n. 2/2000, art. 1, comma 6, prevede espressamente la propria applicabilità anche ai procedimenti che proseguono con le norme del codice di procedura penale anteriormente vigente. Tale disciplina transitoria era quindi applicabile anche ai processi in vecchio rito, e la regola valutativa per le dichiarazioni di chi si sia sottratto al contraddittorio (valide solo se confermate da altri elementi) era compatibile con il regime del vecchio codice.

Il principio

Il legislatore costituzionale ha demandato al legislatore ordinario il compito di disciplinare il passaggio ai nuovi principi del giusto processo anche per i procedimenti in corso: il d.l. n. 2/2000 ha svolto tale funzione applicandosi espressamente anche ai processi in vecchio rito. Una questione fondata su un presupposto interpretativo errato è manifestamente infondata.

Domande e risposte

Cosa è il vecchio rito?

È il rito disciplinato dal codice di procedura penale del 1930, abrogato dal nuovo codice del 1989. Alcuni processi iniziati sotto il vecchio codice hanno continuato a svolgersi con quelle norme in forza della disciplina transitoria, dando luogo a situazioni di coesistenza tra due sistemi processuali.

Cosa ha cambiato la riforma dell’art. 111 Cost. del 1999?

Ha costituzionalizzato i principi del giusto processo: contraddittorio nella formazione della prova, imparzialità del giudice, ragionevole durata. Per i processi in corso era necessaria una disciplina transitoria che conciliasse i nuovi principi con le prove già acquisite.

Le norme transitorie del 1989 sono ancora in vigore?

Gli artt. 242 e 245 del d.lgs. n. 271/1989 riguardano i procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale. A distanza di oltre trent’anni, quei procedimenti si sono esauriti e tali norme hanno ormai valore meramente storico.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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