Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 262 c.p. (rivelazione di notizie riservate) nella parte relativa al principio di tassatività: una recente sentenza della Cassazione ha offerto un’interpretazione conforme a Costituzione. Ha invece dichiarato manifestamente inammissibili le censure sul trattamento sanzionatorio, perché sollevate da un GIP che non è chiamato a determinare la pena.

Di cosa si tratta

L’art. 262 del codice penale punisce chi rivela o ottiene notizie riservate, cioè notizie la cui divulgazione è stata vietata dall’autorità competente. Il GIP di Genova la riteneva una norma penale in bianco, con violazione del principio di tassatività (art. 25 Cost.) e lamentava l’eccessiva ampiezza della forbice sanzionatoria (da 3 a 24 anni di reclusione).

La questione di legittimità costituzionale

Il GIP del Tribunale di Genova, con ordinanza del 22 febbraio 2001, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 262 c.p., in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, per violazione del principio di tassatività e per l’irragionevole equiparazione della pena massima a quella dell’art. 261 c.p. (segreto di Stato).

La decisione della Corte

Non fondata la questione sul principio di tassatività (art. 25 Cost.): la Cassazione (Sez. I, n. 3348/2002) ha fornito un’interpretazione che ricollega le notizie riservate ai medesimi interessi che giustificano il segreto di Stato (l. n. 801/1977), assoggettando il divieto amministrativo al controllo del giudice penale. Tale lettura sottrae la norma al sospetto di indeterminatezza. Manifestamente inammissibili le censure sul trattamento sanzionatorio: il GIP che decide tra rinvio a giudizio e non luogo a procedere non applica né determina la pena, quindi la questione è irrilevante nel suo giudizio.

Il principio

Una norma penale in bianco non viola il principio di tassatività (art. 25, secondo comma, Cost.) se la legge individua con sufficiente specificazione i presupposti, i caratteri, il contenuto e i limiti dei provvedimenti dell’autorità non legislativa che integrano il precetto, e se il giudice penale può esercitare un sindacato incidentale di legittimità su tali provvedimenti.

Domande e risposte

Cosa distingue la notizia riservata dal segreto di Stato?

Il segreto di Stato è classificato con atto formale e copre informazioni il cui disvelamento mette a rischio l’integrità o il funzionamento degli organi dello Stato. La notizia riservata è un quid minus: informazione conoscibile in un certo ambito ma non divulgabile al di fuori di esso per atto amministrativo. La Cassazione del 2002 ha ritenuto le due categorie omogenee quanto ai requisiti oggettivi di pertinenza e offensività.

Il GIP può sollevare qualsiasi questione di costituzionalità?

Sì, ma solo su norme rilevanti nel procedimento che è chiamato a decidere. Il GIP decide se rinviare a giudizio o meno: non determina la pena. Quindi una questione sul trattamento sanzionatorio è irrilevante per il suo giudizio.

Il legislatore è intervenuto sulla materia delle notizie riservate?

La Corte stessa ha auspicato una revisione organica della materia. La l. n. 801/1977 assegnava carattere transitorio al regime codicistico in attesa di una nuova legge organica sul segreto che non è mai stata approvata in modo sistematico.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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