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La Corte costituzionale, riuniti i giudizi del Tribunale di Potenza e del Tribunale di Brindisi, ha dichiarato manifestamente infondate le questioni sugli artt. 195, comma 4, e 500 c.p.p. Il divieto di testimonianza de relato per la p.g. e la limitazione dell’uso delle contestazioni alla sola credibilità del teste sono coerenti con il contraddittorio costituzionalizzato nell’art. 111 Cost.

Di cosa si tratta

Due tribunali (Potenza e Brindisi) avevano impugnato le stesse norme processuali: l’art. 195, comma 4, c.p.p. (divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali di p.g.) e l’art. 500, comma 2, c.p.p. (possibilità di usare i verbali di contestazione solo ai fini della credibilità del teste). Entrambi ritenevano che tali norme impedissero al giudice di raggiungere la verità storica.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Potenza (r.o. n. 928/2001) ha sollevato questione in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 97, 101, 111 e 112 Cost.; il Tribunale di Brindisi (r.o. n. 941/2001) in riferimento agli artt. 3, 111 e 112 Cost. Le questioni, sostanzialmente uguali, sono state riunite dalla Corte.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato manifestamente infondate tutte le questioni, richiamando la sentenza n. 32/2002 e le ordinanze nn. 36 e 292/2002. Il principio del contraddittorio nella formazione della prova (art. 111, quarto comma, Cost.) esprime una regola generale di esclusione probatoria: nessuna dichiarazione raccolta unilateralmente nelle indagini può essere usata come prova del fatto. Non emergevano profili nuovi rispetto a quelli già esaminati.

Il principio

Il principio del contraddittorio nella formazione della prova (art. 111, quarto comma, Cost.) impone una regola generale di esclusione probatoria per le dichiarazioni raccolte unilateralmente nelle indagini: il divieto di testimonianza indiretta della p.g. e la limitazione dell’uso delle contestazioni alla sola credibilità del teste sono espressione coerente di tale principio.

Domande e risposte

Cosa significa che il contraddittorio è il metodo di conoscenza nel processo?

Secondo l’art. 111, quarto comma, Cost. (riforma del 1999), la prova si forma nel dibattimento, in contraddittorio tra le parti, dinanzi al giudice. Ciò che non si forma così non può essere usato come prova, salvo le eccezioni previste dal quinto comma.

Il teste che ha cambiato versione in udienza può essere sanzionato?

Sì, può rispondere del reato di falsa testimonianza (art. 372 c.p.) se mente volontariamente in udienza. L’inutilizzabilità delle dichiarazioni precedenti come prova dei fatti non significa che la ritrattazione sia priva di conseguenze.

Il sistema tutela davvero la persona offesa?

Questa era la preoccupazione dei rimettenti. La Corte risponde che il sistema del contraddittorio garantisce la qualità della prova e non discrimina tra accusa e difesa: entrambe possono esaminare e controesaminare i testi in udienza nel perimetro dell’art. 111 Cost.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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