Testo dell'articoloIn aggiornamento

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale della deliberazione legislativa statutaria della Regione Marche che prevedeva di affiancare alla dizione «Consiglio regionale» quella di «Parlamento delle Marche» e alla dizione «Consigliere regionale» quella di «Deputato delle Marche». La Costituzione riserva il nome «Parlamento» all’organo bicamerale dello Stato e il nome «deputato» ai componenti della Camera dei deputati, e tali denominazioni non possono essere attribuite agli organi regionali.

Di cosa si tratta

La Regione Marche, nell’ambito della propria autonomia statutaria, aveva adottato una deliberazione con cui stabiliva che in tutti gli atti ufficiali della Regione il Consiglio regionale venisse denominato anche «Parlamento delle Marche» e i consiglieri regionali anche «Deputati delle Marche». Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la deliberazione davanti alla Corte costituzionale, ritenendola in contrasto con l’ordinamento costituzionale che assegna al termine «Parlamento» un significato tecnico-giuridico preciso e riservato all’organo legislativo nazionale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto ricorso in riferimento agli artt. 1, 5, 55, 114, 121 e 123 della Costituzione avverso la deliberazione legislativa statutaria del Consiglio regionale della Regione Marche adottata, in seconda votazione, il 25 settembre 2001, recante «Consiglio regionale – Parlamento delle Marche».

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della deliberazione. Il termine «Parlamento» é riservato dalla Costituzione all’organo nazionale bicamerale (artt. 55 e ss.); analogamente il termine «deputato» identifica in modo esclusivo i componenti della Camera dei deputati. I consigli regionali non possono autonomamente attribuirsi nomi che la Costituzione riserva ad altri organi, poiché lo statuto regionale deve essere «in armonia con la Costituzione».

Il principio

L’autonomia statutaria regionale ex art. 123 Cost. non consente ai Consigli regionali di attribuirsi denominazioni che la Costituzione riserva in via esclusiva ad organi dello Stato: i termini «Parlamento» e «deputato» appartengono al lessico costituzionale dello Stato nazionale e non possono essere usati per identificare organi regionali, pena la violazione del principio di armonia con la Costituzione.

Domande e risposte

Perché un Consiglio regionale non può chiamarsi Parlamento?

Perché la Costituzione agli artt. 55 e seguenti designa con il nome «Parlamento» esclusivamente il Parlamento della Repubblica, composto da Camera dei deputati e Senato della Repubblica. Questo termine ha una connotazione tecnico-costituzionale precisa che non può essere estesa agli organi regionali.

Che cosa prevede l’art. 123 Cost. sull’autonomia statutaria regionale?

L’art. 123 Cost. attribuisce ad ogni Regione il potere di darsi uno statuto che determina la forma di governo e i principî fondamentali della sua organizzazione. Tuttavia lo statuto deve essere «in armonia con la Costituzione», limite che impedisce di derogare o contraddire le norme costituzionali, incluse quelle sul nome degli organi costituzionali.

Il Consigliere regionale può essere chiamato Deputato?

No. La Costituzione agli artt. 56 e 67 riserva il termine «deputato» ai componenti della Camera dei deputati. Il consigliere regionale svolge una funzione analoga nell’ambito regionale, ma la denominazione costituzionale «deputato» non può essere attribuita per statuto ai consiglieri regionali.

Norme collegate

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.