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La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 36 del d.lgs. n. 241/1997, che attribuisce in via esclusiva ai revisori contabili iscritti da almeno cinque anni negli albi professionali il potere di rilasciare la «certificazione tributaria». La norma non viola la delega legislativa (artt. 76-77 Cost.), né il principio di uguaglianza, né il diritto al lavoro, né il buon andamento della pubblica amministrazione.
Di cosa si tratta
Il d.lgs. n. 241/1997, nel quadro della semplificazione degli adempimenti fiscali, ha istituito la «certificazione tributaria»: un documento che certifica la regolarità formale e sostanziale delle dichiarazioni fiscali del contribuente. La certificazione può essere rilasciata solo da revisori contabili iscritti da almeno cinque anni negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, che abbiano tenuto la contabilità del contribuente nel periodo d’imposta di riferimento. La L.A.P.E.T. (Libera Associazione Periti ed Esperti Tributari) aveva impugnato il decreto ministeriale attuativo davanti al TAR del Lazio, che aveva sollevato questione di costituzionalità.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 36 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nel testo modificato dal d.lgs. n. 490/1998, in riferimento agli artt. 76, 77, 3, 4, 35 e 97 della Costituzione, nel giudizio promosso dalla L.A.P.E.T. contro il Ministero delle finanze.
La decisione della Corte
La Corte dichiara non fondata la questione. Il legislatore delegato non ha ecceduto i limiti della delega, che consentiva di dettare norme sui controlli sostanziali delle dichiarazioni. La limitazione del potere di certificazione a determinate categorie professionali é giustificata dalle esigenze di controllo e di affidabilità, e non viola il principio di uguaglianza né il diritto al lavoro. Il fatto che il certificatore coincida con colui che ha tenuto la contabilità non é contrario al principio di buon andamento, poiché é previsto un controllo sovraordinato dell’Amministrazione finanziaria in presenza di anomalie.
Il principio
La riserva del potere di rilasciare la certificazione tributaria a determinate categorie professionali che abbiano tenuto la contabilità del contribuente non é incostituzionale: essa persegue finalità di semplificazione e affidabilità e é compatibile con la delega legislativa, con il principio di uguaglianza, con il diritto al lavoro e con il buon andamento dell’amministrazione, tanto più che l’Amministrazione finanziaria conserva poteri di controllo sovraordinato.
Domande e risposte
Che cos’é la certificazione tributaria introdotta dal d.lgs. n. 241/1997?
La certificazione tributaria é un documento rilasciato da un professionista abilitato che attesta la conformità formale e sostanziale della dichiarazione fiscale del contribuente. La sua funzione é ridurre la probabilità di controlli fiscali nei confronti del contribuente certificato, offrendo all’Amministrazione una garanzia esterna di regolarità.
Perché era consentito riservare la certificazione solo a certe categorie professionali?
La Corte ha ritenuto che la riserva fosse giustificata dalla necessità di garantire l’affidabilità del sistema: il professionista che ha già tenuto la contabilità del contribuente conosce la situazione aziendale ed é in grado di certificarne la correttezza. Non si tratta di una discriminazione arbitraria ma di una scelta razionalmente collegata alla finalità di semplificazione.
Che controlli svolge l’Amministrazione finanziaria sulle dichiarazioni certificate?
La Corte ha sottolineato che, anche in presenza di certificazione tributaria, l’Amministrazione finanziaria conserva poteri di controllo sovraordinato in presenza di indizi di anomalie, elementi di riscontro o irregolarità nella certificazione. La certificazione non esclude quindi l’attività di controllo fiscale.
Norme collegate
- Art. 76 della Costituzione — Delega legislativa: invocato per verificare se il d.lgs. n. 241/1997 abbia ecceduto i limiti della legge n. 662/1996.
- Art. 97 della Costituzione — Buon andamento della pubblica amministrazione: invocato in relazione al sistema di certificazione tributaria.
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza: invocato per la riserva del potere certificativo a determinate categorie professionali.
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