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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992 sul processo tributario, nella parte relativa alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere. La questione, sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza in riferimento agli artt. 3, 24, 75 e 76 della Costituzione, era già stata dichiarata manifestamente infondata dalla Corte con ordinanza n. 241 del 2001.

Di cosa si tratta

Il processo tributario prevede all’art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992 la declaratoria di cessazione della materia del contendere in caso di rinuncia al ricorso o di definizione agevolata della controversia. La Commissione tributaria provinciale di Piacenza aveva dubitato della costituzionalità di tale norma, ritenendo che la procedura per la dichiarazione di cessazione potesse ledere il diritto di difesa e l’uguaglianza tra i contribuenti.

La questione di legittimità costituzionale

La Commissione tributaria provinciale di Piacenza ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 46, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in riferimento agli articoli 3, 24, 75 e 76 della Costituzione, nel procedimento sul ricorso proposto da Cacciola Francesco contro l’Ufficio delle entrate di Piacenza.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta infondatezza, richiamando la propria ordinanza n. 241 del 2001 che aveva già scrutinato la medesima questione con i medesimi parametri. L’ordinanza di rimessione in esame non aggiunge profili nuovi che possano indurre la Corte a diverse conclusioni.

Il principio

Una questione di legittimità costituzionale già dichiarata manifestamente infondata non può essere rimessa nuovamente alla Corte se non contiene profili nuovi o argomenti aggiuntivi rispetto a quelli già scrutinati. La mera reiterazione della stessa questione impone la declaratoria di manifesta infondatezza.

Domande e risposte

Che cosa é la cessazione della materia del contendere nel processo tributario?

Si verifica quando, nel corso del giudizio, la controversia perde il suo oggetto, ad esempio per intervenuta definizione agevolata della lite o per rinuncia al ricorso. L’art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992 disciplina le modalità processuali per formalizzare tale circostanza.

Perché la Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione senza esaminarla nel merito?

Perché la stessa questione, con i medesimi parametri costituzionali (artt. 3, 24, 75 e 76 Cost.), era stata già dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 241 del 2001. L’ordinanza di rimessione non aggiungeva elementi nuovi.

Che rilevanza ha l’art. 76 Cost. nel processo tributario?

L’art. 76 Cost. disciplina la delega legislativa al Governo. Nel processo tributario, esso era invocato per verificare se il d.lgs. n. 546/1992 avesse rispettato i limiti della delega contenuta nella legge n. 413 del 1991. La Corte aveva già escluso violazioni.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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