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La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Milano che aveva sollevato questione sull’ammissione automatica degli stranieri al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di espulsione. Il d.lgs. n. 113 del 2002 (Testo unico spese di giustizia) aveva nel frattempo abrogato e riformato le norme impugnate, rendendo necessario riesaminare la rilevanza della questione.
Di cosa si tratta
Gli artt. 11 della legge n. 40 del 1998 e 13 del d.lgs. n. 286 del 1998 (Testo unico immigrazione) prevedevano che negli procedimenti relativi ai decreti di espulsione amministrativa lo straniero fosse ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale di Milano sosteneva che tale ammissione fosse automatica e generalizzata, senza verifica della condizione economica, contrariamente a quanto previsto per tutti gli altri soggetti (italiani o stranieri in procedimenti penali) dalla legge n. 217 del 1990.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Milano ha sollevato questione di legittimità degli artt. 11 della legge n. 40 del 1998 e 13 del d.lgs. n. 286 del 1998, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, per disparità di trattamento tra gli stranieri destinatari di espulsione — ammessi automaticamente al patrocinio — e i cittadini italiani e gli stranieri in procedimenti penali, il cui accesso era condizionato alla verifica del reddito.
La decisione della Corte
La Corte ha ordinato la restituzione degli atti. Il d.lgs. n. 113 del 2002 aveva abrogato, tra le numerose disposizioni soppresse, l’art. 13, comma 10, del d.lgs. n. 286 del 1998 limitatamente alle parole «è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e», e aveva dettato all’art. 142 una nuova disciplina del patrocinio nel processo di espulsione. Il mutato quadro normativo imponeva al giudice di verificare se la questione potesse ritenersi ancora rilevante.
Il principio
Quando una delle disposizioni impugnate viene abrogata e riformulata con modifiche prima che la Corte si pronunci, il giudice remittente deve riesaminare se la questione di legittimità sollevata mantenga rilevanza alla luce della nuova disciplina. La restituzione degli atti è lo strumento che la Corte utilizza per rimettere al giudice questa valutazione.
Domande e risposte
Gli stranieri destinatari di espulsione hanno diritto al patrocinio a spese dello Stato?
Sì, con la disciplina dettata dall’art. 142 del d.lgs. n. 113 del 2002 (Testo unico spese di giustizia). Questa norma ha ridefinito le condizioni di accesso al beneficio nel processo avverso il provvedimento di espulsione, superando l’ambiguità delle disposizioni previgenti.
L’ammissione automatica al patrocinio senza verifica del reddito viola l’eguaglianza?
La Corte non ha deciso nel merito. L’Avvocatura dello Stato sosteneva che le norme impugnate andassero interpretate come rinvio alla disciplina ordinaria del patrocinio (legge n. 217/1990), con tutti i relativi requisiti. Il dubbio sulla discriminazione tra stranieri espulsi e altri soggetti rimandava a questa controversia interpretativa.
Cosa ha cambiato il Testo unico delle spese di giustizia?
Il d.lgs. n. 113 del 2002 ha abrogato la legge n. 217 del 1990 e disciplinato in modo organico il patrocinio a spese dello Stato, prevedendo all’art. 142 una regolamentazione specifica per i procedimenti di espulsione dei cittadini di Paesi non UE.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza e non discriminazione nell’accesso al patrocinio gratuito
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa, anche per i non abbienti
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