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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile il ricorso del Governo contro una legge della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d’acqua. Il ricorrente aveva invocato come parametro l’art. 117 della Costituzione, che disciplina le Regioni ordinarie, senza dimostrarne l’applicabilità a una regione ad autonomia speciale come il Friuli-Venezia Giulia.
Di cosa si tratta
La Regione Friuli-Venezia Giulia aveva approvato la legge n. 28 del 2001 per dare attuazione all’art. 22, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 1999 in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d’acqua, disciplinando l’obbligo di installare dispositivi per la misurazione dei volumi di acqua derivati. Il Governo aveva impugnato la norma sostenendo che la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema fosse competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto ricorso in via principale contro l’art. 1, comma 3, della legge regionale friulana n. 28 del 2001, in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione. Il ricorso denunciava anche la violazione della normativa comunitaria.
La decisione della Corte
Il ricorso è stato dichiarato manifestamente inammissibile per un duplice vizio. Primo: il ricorrente aveva invocato l’art. 117 Cost. senza motivare se e come tale disposizione — che regola il riparto di competenze tra Stato e Regioni ordinarie — si applichi alla Regione Friuli-Venezia Giulia, retta da uno statuto di autonomia speciale. La Regione aveva eccepito l’inapplicabilità del parametro. Secondo: la censura relativa alla violazione degli obblighi comunitari era formulata in termini del tutto generici, senza indicare le specifiche disposizioni delle direttive europee che la legge regionale avrebbe violato.
Il principio
I ricorsi in via principale che impugnano leggi di Regioni a statuto speciale devono indicare e motivare se e perché i parametri costituzionali invocati — in particolare l’art. 117 Cost., riferito alle Regioni ordinarie — si applichino alla specifica regione autonoma. L’omessa motivazione su questo punto rende il ricorso inammissibile.
Domande e risposte
L’art. 117 Cost. si applica anche alle Regioni a statuto speciale?
Solo «per le parti in cui prevedono forme più ampie di autonomia rispetto a quelle già attribuite» (art. 10, legge cost. n. 3/2001). Non è quindi automaticamente applicabile: il ricorrente deve dimostrare che la specifica disposizione invocata attribuisce alla regione speciale una competenza più ampia di quella già prevista dallo statuto.
Perché la censura sulla violazione delle direttive europee era inammissibile?
Perché era formulata in termini generici, senza indicare le disposizioni specifiche delle direttive 91/271/CEE e 91/676/CEE con le quali la legge regionale si poneva in contrasto. Un ricorso deve essere specifico nei parametri invocati.
La Regione FVG poteva legiferare sul deflusso minimo vitale in assenza delle linee-guida ministeriali?
La Corte non ha risposto nel merito, avendo dichiarato il ricorso inammissibile. La Regione sosteneva che l’inerzia statale nell’adottare le linee-guida non potesse impedirle di assicurare gli interessi ambientali che la normativa statale dichiarava di voler tutelare.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.