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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sulla legge della Regione Liguria che disponeva il trasferimento dei debiti delle vecchie unità sanitarie locali alle nuove aziende USL. Il rimettente aveva invocato come parametro l’art. 117 della Costituzione senza considerare che tale articolo era stato interamente sostituito dalla riforma costituzionale del 2001, già in vigore al momento del deposito dell’ordinanza.
Di cosa si tratta
A seguito del riordino del Servizio sanitario nazionale del 1992, le regioni avevano istituito gestioni liquidatorie per smaltire i debiti delle soppresse unità sanitarie locali, senza gravare le nuove aziende sanitarie. La Regione Liguria, con la legge n. 26 del 2000, aveva invece disposto la cessazione di quelle gestioni e il trasferimento dei relativi rapporti giuridici alle aziende sanitarie locali. La Corte di appello di Genova sosteneva che tale trasferimento violasse vari parametri costituzionali, tra cui l’art. 117 Cost.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte di appello di Genova ha sollevato questione di legittimità degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Liguria n. 26 del 2000, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 della Costituzione, denunciando la sostituzione coattiva del soggetto debitore e la lesione del diritto di difesa delle parti creditrici nel processo già iniziato.
La decisione della Corte
La questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile. La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 aveva sostituito integralmente il testo dell’art. 117 della Costituzione prima del deposito dell’ordinanza di rimessione. Il rimettente non aveva motivato se il mutamento di questo parametro incidesse sui termini della questione sollevata. Omettere di confrontarsi con la modifica di un parametro già vigente al momento della rimessione rende la questione inammissibile.
Il principio
Quando, alla data di deposito dell’ordinanza di rimessione, uno dei parametri costituzionali invocati è già stato modificato da una legge costituzionale, il giudice rimettente ha l’obbligo di motivare sull’incidenza di tale mutamento sui termini della questione. L’omessa motivazione su questo punto rende la questione inammissibile.
Domande e risposte
Perché la riforma del Titolo V del 2001 ha reso inammissibili molte questioni?
La legge cost. n. 3 del 2001 ha riscritto integralmente il Titolo V della Parte II della Costituzione, modificando in particolare l’art. 117 sul riparto di competenze legislative. Ogni questione che invocava l’art. 117 nella vecchia formulazione doveva riesaminare il proprio fondamento alla luce del nuovo testo, pena l’inammissibilità.
I creditori delle vecchie USL possono opporsi al trasferimento del debito alle nuove ASL?
La Corte non ha risposto nel merito. Le questioni di costituzionalità della legge regionale ligure sono state dichiarate inammissibili senza entrare nel merito della validità del meccanismo di trasferimento dei debiti.
Cosa distingue questa ordinanza da quella n. 352/2002?
La n. 351 riguarda la rimessione della Corte d’appello di Genova, depositata dopo l’entrata in vigore della riforma; la n. 352 riguarda la rimessione del Tribunale di Genova, depositata prima della riforma. Nel secondo caso la Corte ha restituito gli atti al giudice per il riesame, invece di dichiarare inammissibile la questione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Eguaglianza delle parti nel rapporto obbligatorio
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa e tutela in giudizio
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni
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