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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 2 del d.lgs. 546/1992 (processo tributario) e sull’art. 30 della legge 413/1991, sollevata in relazione alla competenza delle commissioni tributarie per le controversie sui tributi di un consorzio di bonifica. La questione era carente sotto il profilo della motivazione e comunque richiedeva scelte riservate al legislatore.
Di cosa si tratta
L’art. 2 del d.lgs. 546/1992 delimitava la giurisdizione delle commissioni tributarie alle controversie sui tributi di cui alla legge delega del 1991. Un contribuente aveva impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale di Piacenza un’imposizione del Consorzio Bacini Piacentini di Levante (un consorzio di bonifica): il giudice tributario aveva dubitato della propria stessa competenza, sollevando la questione di legittimità costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
La Commissione tributaria provinciale di Piacenza ha sollevato, per violazione degli artt. 3, 76 e 77 della Costituzione (nonché di altri parametri indicati nel dispositivo), questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 del d.lgs. 546/1992 e dell’art. 30 della legge 413/1991, nella parte in cui non estendono la giurisdizione tributaria alle controversie sui tributi dei consorzi di bonifica. Il dispositivo cita complessivamente gli artt. 3, 24, 76, 77, 111 e 113 della Costituzione come parametri.
La decisione della Corte
Con ordinanza depositata il 5 luglio 2002, la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Richiederebbe scelte di carattere tipicamente legislativo sull’estensione della giurisdizione tributaria, che la Corte non può compiere in sostituzione del legislatore.
Il principio
L’estensione o la restrizione della giurisdizione delle commissioni tributarie è una scelta discrezionale del legislatore. Una questione di legittimità costituzionale che chiede alla Corte di ampliare un ambito di giurisdizione senza che esista una soluzione costituzionalmente obbligata è inammissibile.
Domande e risposte
Qual era il problema di giurisdizione in questa vicenda?
Ferrari Bruno aveva impugnato un’imposizione del Consorzio Bacini Piacentini di Levante davanti alla Commissione tributaria provinciale, ma quest’ultima dubitava di essere competente, posto che i tributi dei consorzi di bonifica non rientravano nell’elenco originario della giurisdizione tributaria del d.lgs. 546/1992.
Le controversie sui tributi dei consorzi di bonifica appartengono al giudice ordinario o tributario?
Al momento della pronuncia, la questione era oggetto di incertezza. Le successive riforme del processo tributario (in particolare il d.lgs. 156/2015) hanno progressivamente ampliato la giurisdizione delle commissioni tributarie, includendo nella cognizione tributaria la gran parte delle controversie su prestazioni patrimoniali imposte.
Perché la Corte non può ampliare la giurisdizione tributaria con una sentenza?
Perché non esiste un’unica soluzione costituzionalmente obbligata: decidere a quale giudice attribuire certe controversie richiede valutazioni di sistema che spettano al legislatore, non alla Corte costituzionale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza, parametro della questione
- Art. 24 della Costituzione — diritto di agire in giudizio, parametro della questione
- Art. 76 della Costituzione — delega legislativa, parametro della questione
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