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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 147, secondo comma, della legge fallimentare (r.d. 267/1942), nella parte in cui non prevede un limite temporale per la dichiarazione di fallimento del socio occulto illimitatamente responsabile decorrente dalla sentenza dichiarativa del fallimento principale. Secondo la Corte, la scelta legislativa non è irragionevole in relazione all’art. 3 della Costituzione.

Di cosa si tratta

Quando fallisce una società di persone, la legge fallimentare prevede che possano essere dichiarati falliti anche i soci illimitatamente responsabili, compresi quelli «occulti» (cioè soci che non risultano formalmente dall’atto costitutivo ma partecipano effettivamente alla società con responsabilità illimitata). L’art. 147, secondo comma, non fissa un termine massimo entro cui dichiarare il fallimento del socio occulto a partire dalla sentenza dichiarativa del fallimento principale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Trani ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 147, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui non prevede un limite temporale, decorrente dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento principale, per la dichiarazione del fallimento del socio occulto illimitatamente responsabile. Il caso riguardava la richiesta di fallimento in estensione formulata dal curatore nei confronti di un imprenditore e dei suoi genitori quali soci occulti.

La decisione della Corte

Con ordinanza depositata il 5 luglio 2002, la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 147, secondo comma, r.d. 267/1942, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

Il principio

L’assenza di un limite temporale per la dichiarazione di fallimento del socio occulto illimitatamente responsabile non è manifestamente irragionevole ai sensi dell’art. 3 della Costituzione. La discrezionalità del legislatore nella disciplina dell’istituto fallimentare consente di non fissare un termine de quo rispetto al fallimento della società.

Domande e risposte

Chi è il socio occulto ai fini del fallimento in estensione?

Il socio occulto è chi partecipa effettivamente a una società di persone con responsabilità illimitata pur non risultando formalmente dall’atto costitutivo. Quando la società fallisce, anche il socio occulto illimitatamente responsabile può essere dichiarato fallito ai sensi dell’art. 147 della legge fallimentare.

C’è un termine massimo entro cui può essere dichiarato il fallimento del socio occulto?

L’art. 147, secondo comma, non fissa un termine che decorra dalla sentenza di fallimento principale. La Corte ha ritenuto che l’assenza di tale termine non fosse incostituzionale al momento di questa pronuncia. Le successive riforme della legge fallimentare hanno poi introdotto limiti temporali più precisi.

Qual è la ratio del fallimento in estensione ai soci occulti?

Il fallimento si estende ai soci illimitatamente responsabili perché costoro, pur non risultando formalmente, hanno comunque assunto debiti illimitati verso i creditori sociali. Limitare la possibilità di agire contro di loro a prescindere dal tempo garantisce la tutela dei creditori.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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