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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 39, comma 11, del d.lgs. n. 76/1990 (testo unico interventi per le zone terremotate del 1980), sollevata dal Tribunale di Potenza in una procedura fallimentare. La norma non doveva essere applicata dal giudice nel caso concreto, rendendo la questione priva di rilevanza.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Potenza, in una controversia di opposizione allo stato passivo del Fallimento della Edi Sud S.p.A., promossa dai Ministeri dell’industria e delle finanze avverso la curatela fallimentare, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 39, comma 11, del d.lgs. n. 76/1990. Quella norma riguardava contributi e finanziamenti agevolati concessi alle imprese nelle zone colpite dai terremoti del 1980-1982 (Campania, Basilicata, Puglia, Calabria). I Ministeri sostenevano di avere un credito privilegiato sulle somme già erogate alla società poi fallita.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Potenza ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 39, comma 11, del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione. Il rimettente contestava la norma nella parte in cui disciplinava le condizioni di ammissione al passivo fallimentare dei crediti vantati dall’amministrazione per finanziamenti non rimborsati.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità. La norma impugnata non doveva essere applicata dal Tribunale di Potenza nel giudizio in corso: la questione era priva di rilevanza perché concerneva una disposizione che il rimettente non era chiamato ad applicare nella fattispecie concreta. La questione era quindi irricevibile per carenza del presupposto della rilevanza.
Il principio
La rilevanza della questione di legittimità costituzionale richiede che la norma impugnata debba essere applicata dal giudice rimettente nel giudizio a quo. Se la controversia può essere definita senza fare applicazione di quella norma, la questione è inammissibile per difetto di rilevanza.
Domande e risposte
Cosa disciplinava l’art. 39, comma 11, del d.lgs. n. 76/1990?
Il d.lgs. n. 76/1990 raccoglieva le norme per gli interventi nelle zone della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpite dai terremoti del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982. L’art. 39, comma 11, disciplinava le condizioni e i termini di rimborso dei finanziamenti agevolati concessi alle imprese nelle aree terremotate.
In una procedura fallimentare, quando un credito è «privilegiato»?
Un credito è privilegiato quando la legge gli attribuisce una preferenza nel soddisfacimento rispetto ai crediti chirografari (ordinari). I crediti dello Stato per tributi e contributi godono generalmente di privilegi speciali o generali sui beni del debitore. Nel fallimento, i crediti privilegiati vengono soddisfatti prima di quelli chirografari.
Perché la norma non doveva essere applicata nel giudizio concreto?
Il Tribunale aveva chiarito che la questione principale del giudizio era diversa: l’opposizione allo stato passivo verteva su altri profili. La norma dell’art. 39, comma 11, non regolava il punto effettivamente controverso tra le parti, rendendo superfluo l’accertamento della sua costituzionalità.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza invocato per le condizioni di accesso al passivo fallimentare
- Art. 36 della Costituzione — Diritto alla giusta retribuzione, evocato indirettamente nel contesto dei crediti lavorativi nel fallimento
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