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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 604, comma 6, del codice di procedura penale sollevata dalla Corte di appello di Milano. La norma impugnata non prevede che il giudice d’appello, riconoscendo erronea la dichiarazione di improcedibilità del primo giudice, debba rinviare gli atti a quest’ultimo per la celebrazione del dibattimento. La Corte ha ritenuto che le censure di violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione fossero manifestamente infondate.

Di cosa si tratta

Nel processo penale, quando il giudice di primo grado dichiara erroneamente improcedibile un’azione penale senza celebrare il dibattimento, il giudice d’appello che corregge tale errore può decidere nel merito direttamente, senza dover restituire il processo al primo grado. La Corte di appello di Milano aveva messo in discussione questa regola, sostenendo che l’imputato subisse un danno essendo privato di un grado di giudizio. La Corte costituzionale ha respinto questa lettura.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte di appello di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 604, comma 6, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice di appello, riconoscendo l’erroneità della dichiarazione di improcedibilità pronunciata dal giudice di primo grado nella fase degli atti preliminari al dibattimento, debba rinviare gli atti al medesimo giudice per la celebrazione del relativo giudizio. La questione era sorta nel contesto di un lungo procedimento per bancarotta fraudolenta iniziato nel 1979.

La decisione della Corte

Con ordinanza depositata il 4 luglio 2002, la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 604, comma 6, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di appello di Milano.

Il principio

La disciplina processuale che consente al giudice di appello di decidere nel merito dopo aver corretto una dichiarazione di improcedibilità erronea del primo giudice non viola il principio di eguaglianza né il diritto di difesa. La scelta legislativa rientra nella discrezionalità del legislatore nell’organizzare il sistema delle impugnazioni penali.

Domande e risposte

Cosa succede quando il giudice di appello riconosce che il primo giudice ha dichiarato erroneamente l’improcedibilità?

Il giudice di appello può correggere l’errore e decidere direttamente nel merito del processo, senza necessità di rinviare gli atti al primo giudice ai sensi dell’art. 604, comma 6, c.p.p.

L’imputato perde un grado di giudizio in questo caso?

Secondo la Corte costituzionale, la disciplina non viola l’art. 24 della Costituzione: il diritto di difesa è garantito nel giudizio di appello e la questione è stata ritenuta manifestamente infondata.

Qual era il contesto storico della vicenda processuale rimessa alla Corte?

Si trattava di un procedimento per bancarotta fraudolenta originato dal fallimento nel 1979 di una società di capitali, in cui si erano sviluppati due distinti procedimenti penali sotto due diversi codici di rito (quello del 1930 e quello attuale).

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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