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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 38 del DPR 602/1973, che disciplina il termine di decadenza per il rimborso delle imposte dirette. La Commissione tributaria provinciale di Piacenza aveva censurato la norma per violazione dell’art. 24 Cost., ma la motivazione sulla rilevanza era del tutto carente: il giudice si era limitato a constatare che l’istanza era tardiva, senza spiegare adeguatamente perché la questione incidesse sulla decisione.
Di cosa si tratta
L’art. 38 del DPR 602/1973 fissa un termine di decadenza entro cui il contribuente deve chiedere il rimborso dell’imposta versata in eccesso. Il termine decorre dalla data del versamento. Due contribuenti di Piacenza avevano chiesto la restituzione di somme versate a titolo di IRPEF sulla base di una rendita presunta che si era poi rivelata superiore alla rendita definitivamente attribuita: il fatto sopravvenuto (la revisione della rendita) era avvenuto dopo la scadenza del termine, rendendo impossibile il rimborso.
La questione di legittimità costituzionale
La Commissione tributaria provinciale di Piacenza ha sollevato, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 38 del DPR 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui fa decorrere il termine di decadenza dalla data di versamento dell’imposta, impedendo il rimborso quando l’eccedenza deriva da un fatto sopravvenuto successivo alla scadenza del termine. Il giudice rimettente si è però limitato a rilevare che l’istanza era presentata oltre il termine, senza motivare adeguatamente la rilevanza della questione.
La decisione della Corte
Con ordinanza depositata il 4 luglio 2002, la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione per carenza di motivazione sulla rilevanza: il giudice rimettente non aveva indicato sufficientemente in che modo la questione incidesse sul giudizio in corso.
Il principio
L’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale deve contenere una motivazione adeguata non solo sulla non manifesta infondatezza della questione, ma anche sulla sua rilevanza nel giudizio principale. La mera affermazione che il termine è scaduto non basta: occorre spiegare come la eventuale incostituzionalità della norma modificherebbe l’esito del giudizio.
Domande e risposte
Cosa succede se il contribuente paga l’IRPEF su una rendita catastale presunta che poi viene corretta in diminuzione?
In base all’art. 38 DPR 602/1973, il contribuente deve chiedere il rimborso entro il termine di decadenza che decorre dal versamento. Se il fatto che genera il diritto al rimborso (come la revisione della rendita) sopravviene dopo la scadenza del termine, il rimborso può non essere ottenuto: la Corte non ha esaminato la questione nel merito per difetto di motivazione nell’ordinanza di rimessione.
Perché la Corte ha dichiarato l’inammissibilità anziché pronunciarsi nel merito?
Il giudice rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel giudizio pendente, limitandosi a constatare la tardività dell’istanza senza spiegare come la risposta della Corte avrebbe influito sulla decisione.
Cosa si intende per «rilevanza» di una questione di legittimità costituzionale?
Una questione è rilevante quando la norma impugnata deve essere applicata nel giudizio in cui viene sollevata, e la sua eventuale incostituzionalità cambierebbe l’esito di quel giudizio. Il giudice deve spiegare questo nesso nell’ordinanza di rimessione.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, parametro della questione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.