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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 41 del d.lgs. n. 346/1990 (testo unico imposta di successione), sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 113 della Costituzione. Il rimettente chiedeva che il privilegio speciale dell’imposta di successione sugli immobili non operasse nei confronti degli acquirenti che non potevano conoscerlo. La Corte ha ritenuto che fossero prospettabili più soluzioni rimesse alla discrezionalità del legislatore.
Di cosa si tratta
Un acquirente di un immobile si era visto intimare il pagamento dell’imposta di successione non versata dagli eredi, in forza del privilegio speciale sugli immobili di cui all’art. 41 del d.lgs. n. 346/1990. Il problema era che questo privilegio poteva operare anche nei confronti di un acquirente in buona fede che non aveva potuto conoscerne l’esistenza prima del rogito. La Commissione tributaria regionale di Venezia aveva sollevato questione di legittimità chiedendo che il privilegio non operasse in queste circostanze.
La questione di legittimità costituzionale
La Commissione tributaria regionale di Venezia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 41 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 113 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il privilegio speciale sugli immobili non operi quando l’acquirente e il notaio rogante non fossero stati posti in condizione di conoscerlo.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità. Anche ammettendo l’illegittimità della norma nella parte denunciata, sarebbero state prospettabili diverse soluzioni: subordinare il privilegio alla pubblicità, prevedere la previa escussione degli eredi, introdurre obblighi di informazione notarile. La scelta tra questi rimedi spettava esclusivamente al legislatore.
Il principio
Quando la norma censurata potrebbe essere sostituita da una pluralità di soluzioni normative diverse, la Corte non può intervenire additivamente senza invadere la discrezionalità del legislatore. In questi casi la questione è inammissibile, e spetta al Parlamento scegliere il rimedio più appropriato.
Domande e risposte
Cos’è il privilegio speciale dell’imposta di successione sugli immobili?
L’art. 41 del d.lgs. n. 346/1990 attribuisce all’erario un privilegio (garanzia reale) sugli immobili ereditati per il pagamento dell’imposta di successione. Questo privilegio segue l’immobile anche dopo la vendita: l’acquirente potrebbe essere chiamato a pagare l’imposta non versata dagli eredi.
Come può l’acquirente tutelarsi da questo rischio?
L’acquirente dovrebbe verificare, prima del rogito, se sull’immobile gravino debiti d’imposta di successione non pagati. Ciò richiede controlli specifici presso l’Agenzia delle entrate. Il notaio ha obblighi di informazione, ma la disciplina non prevedeva allora meccanismi di pubblicità automatica del privilegio.
L’imposta di successione è ancora in vigore?
Sì, dopo una soppressione avvenuta nel 2001 con la legge n. 383, l’imposta di successione è stata reintrodotta nel 2006 dal d.l. n. 262. La disciplina attuale è contenuta nel d.lgs. n. 346/1990 con le modifiche successive.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di ragionevolezza invocato per l’inopponibilità del privilegio agli acquirenti in buona fede
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa dell’acquirente chiamato a rispondere del debito altrui
- Art. 53 della Costituzione — Capacità contributiva, contestata per l’obbligo di pagare imposta su successione di terzi
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.