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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 504/1992, che fissa il valore imponibile ICI dei fabbricati iscritti in catasto sulla base della rendita catastale moltiplicata per coefficienti, senza ammettere la prova di un valore inferiore. La Corte ha ritenuto che il sistema catastale costituisca una base imponibile presuntiva costituzionalmente legittima.

Di cosa si tratta

Una società aveva impugnato un atto di accertamento ICI dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Biella, sostenendo che il valore imponibile catastale fosse superiore al valore di mercato reale del proprio immobile. La norma censurata non consentiva al contribuente di dimostrare un valore effettivo inferiore: il calcolo matematico della rendita catastale moltiplicata per i coefficienti era vincolante.

La questione di legittimità costituzionale

La Commissione tributaria provinciale di Biella ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in riferimento agli artt. 24 e 53 della Costituzione, nella parte in cui non consente al contribuente di dichiarare un valore inferiore a quello risultante dal calcolo catastale.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione. Il sistema catastale come base imponibile presuntiva era già stato ritenuto compatibile con la Costituzione dalla giurisprudenza della Corte. Anche dopo la legge n. 342/2000, che aveva innovato in parte la disciplina, la valutazione catastale restava legittima come criterio forfetario di determinazione della base imponibile, anche con effetti retroattivi su atti già definitivi.

Il principio

Il sistema catastale come criterio di determinazione del valore imponibile ai fini ICI è compatibile con il principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.) perché costituisce una valutazione forfetaria ragionevole, non una stima arbitraria. Il contribuente non ha il diritto di sostituire a questo criterio legale la prova del valore di mercato effettivo.

Domande e risposte

Come si calcola la base imponibile ICI per i fabbricati iscritti in catasto?

Si applica all’ammontare della rendita catastale vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione il moltiplicatore determinato ai sensi dell’art. 52, ultimo comma, del testo unico dell’imposta di registro. Il risultato è la base imponibile su cui si applica l’aliquota ICI deliberata dal Comune.

Perché il contribuente non può provare un valore inferiore?

Il sistema catastale è un metodo di valutazione presuntiva standardizzata. Ammettere prove del valore effettivo renderebbe il sistema di difficile applicazione e aprirebbe a contestazioni generalizzate. La Corte ha ritenuto questa scelta legislativa ragionevole, purché le rendite catastali siano periodicamente aggiornate.

L’ICI è ancora in vigore?

No. L’ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) è stata sostituita dall’IMU (Imposta Municipale Unica) a partire dal 2012, con il decreto-legge n. 201/2011. Il sistema di calcolo sulla base della rendita catastale, tuttavia, è rimasto sostanzialmente invariato anche con l’IMU.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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