Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sugli artt. 35 e 36 della legge n. 191/1974 in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle ferrovie. La norma attribuiva la competenza a emanare prescrizioni all’ASA (Rete ferroviaria) anziché agli organi di vigilanza generale; la Corte ha ritenuto che la specificità del settore ferroviario giustificasse la disciplina speciale.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Milano, in un procedimento penale contro il direttore pro tempore dell’ASA Rete delle ferrovie dello Stato imputato di lesioni personali a un dipendente, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 35 e 36 della legge n. 191/1974 nella parte in cui attribuivano la competenza a emanare l’atto di prescrizione (strumento deflattivo del processo penale per i reati contravvenzionali in materia di sicurezza sul lavoro) all’ASA invece che ai normali organi di vigilanza.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 35 e 36 della legge 26 aprile 1974, n. 191, in riferimento agli artt. 3, 32, 41, 97, 102, 109 e 112 della Costituzione, nella parte in cui attribuiscono la competenza a emanare l’atto di prescrizione a un organo interno all’azienda ferroviaria anziché ai funzionari delle Direzioni provinciali del lavoro.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione. La disciplina speciale delle ferrovie trovava la sua ragione nella specificità tecnica del settore. Mancava il presupposto dell’esercizio congiunto di funzioni da parte degli stessi soggetti che avrebbero dovuto vigilare, e la legge consentiva comunque una significativa deflazione processuale attraverso la procedura di prescrizione e verifica di adempimento.

Il principio

La disciplina speciale in materia di sicurezza sul lavoro nei servizi ferroviari, che attribuisce a organi interni all’azienda la competenza a emanare prescrizioni ai sensi del d.lgs. n. 758/1994, non viola i principi costituzionali quando sia giustificata dalla specificità tecnica del settore e non determini un esercizio congiunto di funzioni incompatibili.

Domande e risposte

Cosa sono le «prescrizioni» in materia di sicurezza sul lavoro?

Sono atti amministrativi con cui l’organo di vigilanza ordina al datore di lavoro di eliminare la violazione entro un termine stabilito. Se il datore ottempera e paga una somma ridotta, il reato contravvenzionale si estingue. Questo meccanismo, introdotto dal d.lgs. n. 758/1994, evita il processo penale per violazioni sanabili.

Perché la specialità del settore ferroviario giustifica una disciplina diversa?

Le ferrovie hanno caratteristiche tecniche e organizzative peculiari: la complessità degli impianti, la specificità dei rischi e la struttura accentrata della gestione rendevano opportuno che l’organo competente per le prescrizioni avesse conoscenze tecniche interne al settore.

La rete ferroviaria è stata privatizzata nel frattempo?

Sì, la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) è stata costituita nel 2001 come soggetto separato nell’ambito del Gruppo FS. Al momento del giudizio davanti alla Corte il passaggio era in corso, tanto che la stessa RFI era intervenuta nel giudizio costituzionale.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.