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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 612 c.p.c., sollevata in riferimento agli artt. 3, 10, 24, 111 e 113 Cost. Secondo la Corte, una lettura conforme a Costituzione dell’art. 612 c.p.c. già consente l’esecuzione forzata degli obblighi di fare fondati su un verbale di conciliazione giudiziale: non era necessaria la declaratoria di incostituzionalità.
Di cosa si tratta
La signora Maria Luigia Zambon aveva avviato un’esecuzione forzata per obblighi di fare sulla base di un verbale di conciliazione giudiziale, che la signora Anna Zambon aveva impugnato in opposizione, sostenendo che il verbale di conciliazione non potesse costituire titolo esecutivo idoneo per obblighi di fare. Il Tribunale di Treviso aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 612 c.p.c., ritenendo che il «diritto vivente» della Cassazione escludesse questa possibilità.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Treviso ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 612 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, 10, 24, 111 e 113 della Costituzione, nella parte in cui – secondo il «diritto vivente» – non prevede l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare sulla base di un verbale di conciliazione giudiziale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione nei sensi di cui in motivazione. Tra diverse interpretazioni di una norma deve preferirsi quella conforme a Costituzione. L’art. 612 c.p.c. può essere letto in modo da ammettere l’esecuzione di obblighi di fare fondati su verbale di conciliazione giudiziale, evitando così il sacrificio del diritto di difesa e l’irragionevole protrazione dei tempi del processo.
Il principio
La declaratoria di illegittimità costituzionale interviene solo quando della norma non sia possibile fornire un’interpretazione conforme ai precetti costituzionali. Se esiste una lettura adeguatrice compatibile con la Costituzione, essa deve essere preferita, e la questione va dichiarata non fondata.
Domande e risposte
Il verbale di conciliazione giudiziale è un titolo esecutivo?
Sì. Il verbale di conciliazione sottoscritto davanti al giudice è un titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c. La questione affrontata dalla Corte riguardava se esso consentisse specificamente l’esecuzione per obblighi di fare, non solo il pagamento di somme di denaro.
Cosa si intende per «obblighi di fare» nell’esecuzione forzata?
Sono obblighi di fare le prestazioni che richiedono un’attività specifica del debitore, diversa dal pagamento di denaro o dalla consegna di beni. Ad esempio, demolire una costruzione, eseguire lavori, rilasciare un immobile. L’art. 612 c.p.c. disciplina il procedimento esecutivo per questi obblighi.
Cosa significa che la Corte ha deciso «nei sensi di cui in motivazione»?
Significa che la questione è non fondata non in senso assoluto, ma a condizione che la norma venga interpretata nel modo indicato dalla Corte in motivazione, ossia ammettendo che il verbale di conciliazione possa essere titolo per l’esecuzione di obblighi di fare.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di ragionevolezza invocato per la disparità tra titoli esecutivi
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa e accesso agli strumenti esecutivi
- Art. 111 della Costituzione — Giusto processo e effettività della tutela giurisdizionale
- Art. 113 della Costituzione — Tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione
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