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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 600 del codice civile, che fissava il termine annuale per l’istanza di riconoscimento delle fondazioni istituite per testamento. L’ordinanza di rimessione presentava vizi che ne impedivano l’esame nel merito, anche in considerazione della sopravvenuta abrogazione della norma censurata.
Di cosa si tratta
Eredi legittimi avevano chiesto la declaratoria di inefficacia di una disposizione testamentaria a favore di una fondazione, perché l’istanza di riconoscimento era stata presentata otto giorni dopo la scadenza del termine annuale decorrente dall’apertura della successione. L’istanza era però stata presentata entro un anno dalla conoscenza del testamento da parte degli esecutori. Il Tribunale di Siracusa aveva sollevato questione di legittimità costituzionale, sostenendo che il termine dovesse decorrere dalla conoscenza, non dall’apertura della successione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Siracusa ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 600 del codice civile, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, nella parte in cui – secondo la costante giurisprudenza – il termine annuale per l’istanza di riconoscimento della fondazione decorre, nel caso di testamento pubblico, dall’apertura della successione anziché dalla conoscenza della disposizione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile. Ha rilevato che l’art. 600 c.c. era stato abrogato dalla legge n. 192/2000 prima della trattazione del giudizio. Il rimettente aveva argomentato sulla persistente applicabilità della norma abrogata per via del diritto quesito, ma l’ordinanza di rimessione presentava vizi che ne rendevano impossibile l’esame nel merito.
Il principio
Quando la norma censurata è stata abrogata, il giudice rimettente deve fornire adeguata motivazione sulla persistente rilevanza del dubbio nel caso concreto, dimostrando perché la norma abrogata continui ad applicarsi al giudizio pendente. In assenza di tale motivazione l’ordinanza è inammissibile.
Domande e risposte
Cosa prevedeva l’art. 600 c.c. prima dell’abrogazione?
L’art. 600 c.c. stabiliva che la disposizione testamentaria a favore di una fondazione non ancora riconosciuta era efficace solo se entro un anno dall’eseguibilità del testamento fosse stata presentata l’istanza di riconoscimento all’autorità governativa. Decorso il termine senza presentazione dell’istanza, la disposizione diventava inefficace e i beni si devolevano agli eredi legittimi.
Cosa è cambiato con la legge n. 192/2000 e il d.P.R. n. 361/2000?
Il d.P.R. n. 361/2000 ha riformato il sistema di riconoscimento delle persone giuridiche private, abolendo il controllo preventivo governativo e sostituendolo con la semplice iscrizione nel registro delle persone giuridiche tenuto dalla Prefettura. Le fondazioni ottengono la personalità giuridica con l’iscrizione, senza più termini annuali per presentare istanze.
Gli eredi legittimi possono ancora contestare le fondazioni istituite per testamento?
Sì, ma solo per vizi del testamento (mancanza dei requisiti di forma o di capacità del testatore) o per violazione della quota di riserva spettante ai legittimari. Non esiste più il meccanismo dell’inefficacia per tardiva presentazione dell’istanza di riconoscimento.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — tutela dei diritti inviolabili e delle formazioni sociali, parametro invocato
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, secondo parametro della questione
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