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La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Torino affinché riesaminasse la questione di legittimità costituzionale della legge regionale Piemonte n. 46 del 1995 sui requisiti patrimoniali per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica, poiché uno dei parametri invocati — l’art. 117 della Costituzione — era stato interamente sostituito dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 (riforma del Titolo V).
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Torino aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera c), della legge regionale Piemonte 28 marzo 1995, n. 46, che prevede, tra i requisiti per l’assegnazione e il mantenimento di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, la non titolarità di diritti reali su immobili la cui rendita catastale rivalutata superi una certa soglia. Il giudice rimettente lamentava contrasto con la legislazione statale di principio e con i principi di eguaglianza e buon andamento.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Torino, con due ordinanze del 5 giugno 2001, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera c), della legge della Regione Piemonte 28 marzo 1995, n. 46, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione. La norma impugnata era censurata nella parte in cui fissava criteri di valutazione del patrimonio immobiliare ai fini dell’accesso all’ERP ritenuti difformi dalla delibera CIPE del 13 marzo 1995 (legislazione statale di principio).
La decisione della Corte
La Corte ha disposto la restituzione degli atti al giudice rimettente. Dopo le ordinanze di rimessione era entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha integralmente sostituito il testo dell’art. 117 della Costituzione. Poiché uno dei parametri invocati era stato modificato, la Corte — in conformità con la propria costante giurisprudenza — ha imposto al giudice a quo di riesaminare la questione alla luce del nuovo assetto costituzionale.
Il principio
La sopravvenuta modifica di una norma costituzionale invocata come parametro di giudizio impone la restituzione degli atti al giudice rimettente. Spetterà a quest’ultimo valutare se, alla luce del nuovo testo dell’art. 117 Cost. introdotto dalla riforma del Titolo V (l. cost. n. 3/2001), le questioni sollevate siano ancora rilevanti e i motivi di incostituzionalità persistano in tutto o in parte.
Domande e risposte
La riforma del Titolo V del 2001 ha inciso sui giudizi costituzionali pendenti?
Sì, significativamente. La Corte, in numerose decisioni del 2001-2002, ha restituito gli atti ai giudici rimettenti ogni volta che l’art. 117 Cost. — interamente riscritto dalla l. cost. n. 3/2001 — era invocato come parametro, imponendo una rivalutazione alla luce del nuovo riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni.
Quali requisiti patrimoniali possono prevedere le Regioni per l’accesso all’ERP?
Le Regioni hanno competenza nella disciplina dell’edilizia residenziale pubblica, ma devono rispettare i principi fondamentali fissati dalla legislazione statale. I criteri di valutazione del patrimonio immobiliare, incluse le rendite catastali, devono essere uniformi o comunque non irragionevolmente difformi dai criteri statali di riferimento.
Cosa cambia con la restituzione degli atti rispetto a una sentenza di infondatezza?
Con la restituzione degli atti il giudice rimettente deve rideterminarsi: può decidere che la questione non è più rilevante nel nuovo quadro normativo, oppure sollevarla nuovamente con una motivazione aggiornata che tenga conto dei nuovi parametri costituzionali.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza, uno dei parametri della questione
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento e imparzialità, uno dei parametri della questione
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative Stato-Regioni, parametro centrale poi modificato dalla riforma del 2001
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