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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 391-bis, 391-ter, 391-octies e 391-decies c.p.p. sulle investigazioni difensive, per difetto di rilevanza. Il GIP del Tribunale di Napoli, al momento di sollevare la questione, aveva già esaurito il proprio potere decisorio sulla richiesta di revoca della misura cautelare, con provvedimento precedentemente emesso e impugnato in appello.

Di cosa si tratta

Nel corso di un procedimento penale, il GIP del Tribunale di Napoli era stato investito di una richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere, a sostegno della quale la difesa aveva prodotto verbali di dichiarazioni assunte ai sensi delle norme sulle investigazioni difensive. Il GIP aveva sollevato questione di legittimità costituzionale sostenendo che tali norme, attribuendo alle investigazioni difensive la stessa valenza probatoria di quelle del PM, sbilanciassero il processo penale in favore dell’imputato.

La questione di legittimità costituzionale

Il GIP del Tribunale di Napoli ha impugnato gli artt. 391-bis, 391-ter, 391-octies e 391-decies c.p.p. in riferimento agli artt. 2, 3 e 111 della Costituzione, sostenendo che l’equiparazione della valenza probatoria delle investigazioni difensive a quelle del PM, senza imporre al difensore i medesimi obblighi di garanzia, violasse la parità tra le parti e il giusto processo.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione per difetto di rilevanza. Il GIP aveva già emesso, con ordinanza del 25 luglio 2001, un provvedimento di rigetto della richiesta di revoca della misura cautelare, sciogliendo una riserva. Questa ordinanza aveva definito la procedura ex art. 299 c.p.p., esaurendo il potere decisorio del giudice. L’ordinanza di rimessione del 1° agosto 2001 era pertanto tardiva.

Il principio

Una questione di legittimità costituzionale è inammissibile per difetto di rilevanza quando il giudice rimettente, al momento della rimessione, aveva già esaurito il proprio potere decisorio sulla fattispecie oggetto del giudizio. La questione è rilevante solo se il giudice deve ancora decidere e l’applicazione della norma impugnata è necessaria per la decisione.

Domande e risposte

Cosa sono le investigazioni difensive?

Sono le attività investigative che il difensore dell’imputato o dell’indagato può svolgere in modo autonomo, raccogliendo dichiarazioni da persone informate dei fatti, ai sensi degli artt. 391-bis e seguenti c.p.p. introdotti dalla legge n. 397/2000.

Le investigazioni difensive hanno la stessa valenza delle indagini del PM?

La questione sollevata nel caso di specie è stata dichiarata inammissibile per ragioni processuali, senza esaminarne il merito. In linea generale, il codice prevede che le investigazioni difensive possano essere utilizzate come prova al pari di quelle accusatorie, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Quando una questione di legittimità costituzionale è inammissibile per difetto di rilevanza?

Quando il giudice rimettente non deve più applicare la norma impugnata nel giudizio principale, perché la questione oggetto del giudizio è già stata decisa o è divenuta irrilevante per l’esito del procedimento.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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