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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione sull’art. 148, terzo comma, del codice civile. Il decreto che ingiunge al genitore inadempiente il versamento delle somme per il mantenimento dei figli è già, per interpretazione conforme alla Costituzione, titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale.

Di cosa si tratta

L’art. 148 del codice civile consente al coniuge di ottenere un decreto con cui l’inadempiente viene obbligato a versare le somme necessarie al mantenimento dei figli. Il Tribunale di Firenze aveva sollevato la questione perché tale decreto non era espressamente previsto tra i titoli abilitanti l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale ai sensi dell’art. 2818 c.c., a differenza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e di altri provvedimenti in materia familiare (artt. 156, 158 c.c. e art. 8 legge div.).

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 22 novembre 2000, ha impugnato l’art. 148, terzo comma, del codice civile nella parte in cui non prevede che il decreto ivi contemplato costituisca titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale. I parametri invocati erano gli artt. 3 e 24 della Costituzione (per analogia strutturale con il decreto ingiuntivo) e l’art. 30 Cost. (per la tutela dei soggetti deboli e dei figli).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la questione non fondata nei sensi di cui in motivazione, offrendo un’interpretazione sistematica dell’art. 148 c.c. L’art. 148 prevede due diversi tipi di decreto: a) quello pronunciato nei confronti del coniuge e del terzo (datore di lavoro) per la distrazione di una quota dei redditi, che non può costituire titolo ipotecario sui beni del terzo estraneo al procedimento; b) quello pronunciato solo nei confronti dell’obbligato inadempiente per il versamento delle somme di mantenimento, che instaurae un procedimento sostanzialmente monitorio a regime probatorio semplificato e, in quanto tale, è già titolo idoneo all’iscrizione dell’ipoteca giudiziale ai sensi dell’art. 655 c.p.c. Il giudice a quo aveva dunque errato nel ritenere che il decreto non potesse essere titolo ipotecario.

Il principio

Il decreto emesso ai sensi dell’art. 148 c.c. nei confronti del solo obbligato inadempiente al mantenimento dei figli instaura un procedimento monitorio a regime probatorio semplificato: in quanto assimilabile a un decreto ingiuntivo esecutivo ex lege, costituisce titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale in applicazione dell’art. 655 c.p.c., senza necessità di dichiarazione di incostituzionalità della norma impugnata.

Domande e risposte

Qual è la differenza tra i due tipi di decreto ex art. 148 c.c.?

Il primo tipo è pronunciato contro il coniuge inadempiente e un terzo debitore (es. datore di lavoro), ordinando la distrazione diretta di una quota dei redditi: non può mai costituire titolo ipotecario sui beni del terzo. Il secondo tipo è pronunciato solo contro il coniuge o l’ascendente inadempiente per il pagamento di somme: è sostanzialmente un decreto ingiuntivo e può essere usato per iscrivere ipoteca.

Perché la sentenza è «non fondata nei sensi di cui in motivazione» e non semplicemente «non fondata»?

Perché la Corte non nega semplicemente l’incostituzionalità della norma ma indica, attraverso un’interpretazione sistematica, come la norma si applichi correttamente: non ogni decreto ex art. 148 c.c. è inidoneo all’iscrizione ipotecaria, ma solo quello nei confronti del terzo, non quello nei confronti dell’obbligato principale.

Cosa deve fare il coniuge creditore per tutelare i propri diritti nell’ipotesi «a», il decreto con distrazione dei redditi?

Poiché il decreto di distrazione dei redditi verso il terzo non consente l’iscrizione ipotecaria, il coniuge creditore dovrà ricorrere agli altri strumenti di tutela cautelare e conservativa del patrimonio (es. sequestro conservativo) per garantirsi la soddisfazione del credito.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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