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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dalla Corte d’appello di Milano contro la delibera della Camera dei deputati che aveva dichiarato insindacabili le opinioni espresse dall’on. Bossi nei confronti di Fernando Dalla Chiesa. Il ricorso era carente dell’indicazione del petitum.

Di cosa si tratta

Nel corso di un giudizio penale per diffamazione aggravata, la Camera dei deputati aveva deliberato il 31 gennaio 1996 che le dichiarazioni pronunciate da Umberto Bossi durante un comizio elettorale del 18 giugno 1993 — in cui aveva definito Fernando Dalla Chiesa (esponente politico e figlio del generale) con l’espressione «Dalla Cosa Nostra» e aveva qualificato di «mafioso» il partito di appartenenza — rientrassero nell’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, della Costituzione. La Corte d’appello di Milano aveva già proposto un primo conflitto, dichiarato improcedibile per tardività (sentenza n. 449/1997), e ora riproponeva il conflitto.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte d’appello di Milano, sezione IV penale, ha proposto conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato contro la Camera dei deputati, sostenendo che la delibera di insindacabilità non fosse adeguatamente motivata quanto all’appartenenza delle dichiarazioni (rese in un comizio elettorale) all’ambito delle funzioni parlamentari in senso proprio.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di petitum. La Corte d’appello si era limitata ad affermare di non potersi esimere dal sottoporre nuovamente la questione, senza formulare alcuna specifica pretesa di rivendicazione o menomazione di attribuzioni costituzionali e senza chiedere l’annullamento della delibera. L’indicazione del petitum è un requisito essenziale per la valida instaurazione del conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato.

Il principio

Nel giudizio per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, il ricorrente deve precisare nell’atto introduttivo l’oggetto della pretesa che intende far valere (petitum): senza tale indicazione specifica il conflitto è inammissibile, indipendentemente dalla fondatezza nel merito della rivendicazione.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 68, primo comma, della Costituzione?

L’art. 68, primo comma, della Costituzione stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Questa prerogativa è nota come «insindacabilità parlamentare».

Perché il conflitto poteva essere riproposto nonostante la precedente improcedibilità?

La Cassazione aveva stabilito che non esiste un termine di decadenza per proporre il conflitto di attribuzioni. La precedente improcedibilità (sent. n. 449/1997) era dovuta solo al tardivo deposito del ricorso, non a una decisione nel merito: il merito del conflitto non era quindi coperto da giudicato.

Cosa avrebbe dovuto indicare la Corte d’appello nel ricorso per renderlo ammissibile?

Avrebbe dovuto formulare esplicitamente la richiesta che la Corte costituzionale dichiarasse non spettare alla Camera il potere di qualificare come insindacabili quelle specifiche opinioni, e avrebbe dovuto chiedere l’annullamento della delibera parlamentare del 31 gennaio 1996.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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