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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Consiglio di Stato sull’art. 25 della legge n. 968/1953 in tema di indennizzi per danni di guerra. Il petitum — eliminare il coefficiente di moltiplicazione 5 — era incongruo rispetto all’obiettivo perseguito dal rimettente, ossia ottenere la rivalutazione monetaria degli indennizzi.
Di cosa si tratta
La legge 27 dicembre 1953, n. 968 prevede che gli indennizzi per danni subiti da cose mobili o immobili in dipendenza di eventi bellici vengano calcolati moltiplicando il valore del danno (ai prezzi del 30 giugno 1943) per un coefficiente fisso pari a 5. Nel giudizio di ottemperanza promosso da alcune private per la liquidazione di un indennizzo di guerra, il Consiglio di Stato aveva sollevato dubbi di legittimità costituzionale di tale meccanismo, ritenendo che il coefficiente non garantisse più alcuna proporzionalità tra indennizzo e danno effettivo, data la notevole distanza di tempo dai fatti bellici.
La questione di legittimità costituzionale
Il Consiglio di Stato ha impugnato l’art. 25, primo comma, della legge n. 968/1953 nella parte in cui prevede il coefficiente di moltiplicazione «cinque», in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione (principio di solidarietà e di ragionevolezza). Il rimettente riteneva che il coefficiente fosse ormai del tutto inidoneo a mantenere un minimo di proporzionalità tra indennizzo e danni effettivamente patiti.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza. La caducazione del coefficiente 5 avrebbe come unica conseguenza la liquidazione dell’indennizzo ai prezzi del 1943 senza alcuna rivalutazione, ossia un risultato opposto a quello voluto dal rimettente. I profili di rivalutazione monetaria degli indennizzi sono regolati da disposizioni diverse da quella impugnata, dunque l’espunzione del coefficiente non avrebbe spiegato alcun effetto ai fini della decisione sulla domanda di rivalutazione.
Il principio
Il petitum di una questione di legittimità costituzionale deve essere congruo rispetto all’obiettivo che il rimettente intende perseguire: se la caducazione della norma impugnata non produce il risultato voluto dal giudice a quo, la questione è priva di rilevanza e deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Domande e risposte
Perché il Consiglio di Stato ha sollevato la questione?
Perché il coefficiente 5, applicato ai prezzi del 30 giugno 1943, era ormai del tutto inidoneo a garantire una proporzionalità reale tra l’indennizzo liquidato a grande distanza di tempo e i danni effettivi subiti durante la guerra.
Perché la Corte ha dichiarato la questione inammissibile invece di decidere nel merito?
Perché eliminare il coefficiente 5 avrebbe prodotto un risultato peggiore per i danneggiati: l’indennizzo sarebbe stato calcolato ai soli prezzi del 1943, senza alcuna rivalutazione. Il rimettente aveva individuato un petitum incongruo rispetto all’obiettivo della rivalutazione.
Qual è la natura giuridica degli indennizzi per danni di guerra?
Secondo la difesa erariale, tali indennizzi sono contributi di solidarietà a carico della generalità dei cittadini: la loro funzione non è quella di offrire un’integrale riparazione dei pregiudizi subiti, quindi non possono applicarsi ad essi i principi propri delle obbligazioni risarcitorie.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — principio di solidarietà sociale invocato come parametro
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza invocato come parametro
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