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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, commi 205, 206 e 207, della legge n. 549/1995 (come modificato dall’art. 22 della legge n. 133/1999), che riservava il 70% dei posti vacanti nell’amministrazione finanziaria a procedure di riqualificazione interne riservate ai dipendenti in servizio, derogando alla regola del pubblico concorso. La norma ha riprodotto una disciplina già dichiarata illegittima dalla Corte con la sentenza n. 1/1999, violando il giudicato costituzionale.
Di cosa si tratta
Per coprire i posti vacanti nelle qualifiche funzionali dal quinto al nono livello dell’amministrazione finanziaria, la legge n. 549/1995 aveva previsto procedure di riqualificazione riservate ai dipendenti già in servizio, con riserva del 70% dei posti. La Corte costituzionale aveva dichiarato illegittima questa disciplina con la sentenza n. 1/1999, per violazione del principio del pubblico concorso. La legge n. 133/1999 aveva però sostanzialmente reintrodotto le stesse procedure, limitandosi ad abbassare la riserva interna dal 100% al 70%. Il TAR Lazio aveva sollevato la questione sulla nuova norma, ritenendola ancora incostituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 22 della legge 13 maggio 1999, n. 133, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, nonché implicitamente all’art. 136 Cost. (divieto di riproduzione di norme dichiarate illegittime), censurando la reintroduzione di procedure selettive interne riservate che derogano ingiustificatamente alla regola del pubblico concorso.
La decisione della Corte
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, commi 205, 206 e 207, della legge n. 549/1995, come modificato dall’art. 22 della legge n. 133/1999, nonché dell’art. 22, comma 2, della medesima legge n. 133/1999 (che faceva salvi gli atti già adottati). La nuova norma non si limitava a correggere i vizi della disciplina precedente ma ne riproduceva l’impianto essenziale – la selezione interna riservata ai dipendenti – in modo ingiustificatamente derogatorio rispetto alla regola costituzionale del concorso pubblico.
Il principio
La regola del pubblico concorso per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni (art. 97 Cost.) è derogabile solo in presenza di esigenze di rilievo costituzionale che la giustifichino. La mera riduzione della quota di riserva interna non sana l’incostituzionalità di una procedura selettiva che, nella sua struttura essenziale, resta riservata ai dipendenti già in servizio senza consentire adeguata partecipazione esterna. Il legislatore che riproduce, sia pure con modifiche marginali, una norma già dichiarata incostituzionale viola l’art. 136 della Costituzione.
Domande e risposte
Perché le procedure di riqualificazione interna sono problematiche sul piano costituzionale?
L’art. 97 della Costituzione prevede che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. La Corte ha interpretato questa disposizione nel senso che il concorso pubblico, aperto a tutti i candidati, è la regola; le deroghe sono ammesse solo in presenza di specifiche ragioni costituzionalmente giustificate. Riservare i posti principalmente ai dipendenti già in servizio viola il principio di parità di accesso agli impieghi pubblici (art. 51 Cost.) e il buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.).
In cosa consiste il “vincolo del giudicato costituzionale”?
L’art. 136 della Costituzione vieta al legislatore di ripristinare norme già dichiarate incostituzionali. Una norma che riproduca, anche con modeste varianti, la disciplina censurata dalla Corte è essa stessa incostituzionale. Nel caso di specie, la legge n. 133/1999 aveva mantenuto la struttura essenziale della procedura già bocciata, limitandosi ad abbassare la quota di riserva dal 100% al 70%.
Il pubblico concorso è sempre obbligatorio per accedere alle qualifiche superiori nella PA?
Non sempre. La Corte ha progressivamente elaborato la propria giurisprudenza sul punto, distinguendo tra accesso dall’esterno (per cui il concorso è di regola obbligatorio) e progressioni interne a parità di livello. La disciplina del lavoro pubblico, dopo varie riforme, ammette oggi alcune forme di progressione interna, purché nel rispetto di procedure selettive che non escludano del tutto la concorrenza esterna.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e parità di trattamento tra candidati interni ed esterni
- Art. 51 della Costituzione — Diritto di accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza
- Art. 97 della Costituzione — Principio del buon andamento della PA e regola del concorso pubblico
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