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La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al TAR Sicilia di Catania in merito alla questione sul termine di decadenza del 15 settembre 2000 per proporre controversie di lavoro pubblico anteriori al 30 giugno 1998 davanti al giudice amministrativo. La restituzione è motivata da un sopravvenuto mutamento del quadro normativo che impone al giudice di rivalutare la rilevanza della questione.
Di cosa si tratta
Con la privatizzazione del pubblico impiego (d.lgs. n. 29/1993 e successive modifiche), le controversie di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni sono state devolute al giudice ordinario. Il d.lgs. n. 80/1998 aveva fissato al 15 settembre 2000 il termine di decadenza entro cui proporre davanti al giudice amministrativo le controversie relative al periodo anteriore al 30 giugno 1998. Il TAR Sicilia dubitava della costituzionalità di questo termine, ritenendo che chi aveva depositato il ricorso solo il 5 ottobre 2000 – dopo il 15 settembre – si trovasse privo di qualsiasi giudice competente.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia – sezione staccata di Catania – ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 45, comma 17, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce il termine di decadenza del 15 settembre 2000 per le controversie sul rapporto di lavoro pubblico anteriori al 30 giugno 1998. Il remittente lamentava che la norma creasse una “zona franca” in cui il lavoratore non poteva adire né il giudice ordinario (privo di giurisdizione per quel periodo) né quello amministrativo (che l’aveva perduta alla scadenza del termine).
La decisione della Corte
La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente. Un sopravvenuto mutamento del quadro normativo rendeva necessario che il TAR rivalutasse la rilevanza della questione nel giudizio principale, prima che la Corte si pronunciasse nel merito.
Il principio
Quando, dopo la rimessione della questione di legittimità costituzionale, interviene una modifica normativa che potrebbe incidere sulla rilevanza della questione nel giudizio principale, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché questi rivaluti autonomamente se la questione rimanga rilevante alla luce del nuovo quadro normativo.
Domande e risposte
Cosa accade al dipendente pubblico che non ha rispettato il termine del 15 settembre 2000?
Secondo la tesi del giudice rimettente, un dipendente pubblico che avesse proposto ricorso amministrativo per controversie anteriori al 30 giugno 1998 dopo il 15 settembre 2000 si sarebbe trovato privo di qualsiasi tutela giurisdizionale: il giudice amministrativo aveva perso la giurisdizione per scadenza del termine, mentre il giudice ordinario non aveva giurisdizione sulle controversie anteriori a quella data. La questione era se tale situazione fosse compatibile con il diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost.
Che effetto ha la “restituzione degli atti”?
Non è una pronuncia nel merito. Il giudice rimettente deve ridecidere se la questione sia ancora rilevante e, in caso affermativo, può risollevarla davanti alla Corte costituzionale, adeguando la motivazione al mutato quadro normativo. Non si produce un giudicato sulla questione di costituzionalità.
La norma impugnata è tuttora in vigore?
Il regime transitorio della devoluzione al giudice ordinario delle controversie di lavoro pubblico ha esaurito i suoi effetti da tempo. La giurisdizione del giudice ordinario sul pubblico impiego è oggi pienamente consolidata, con le eccezioni previste per talune categorie di personale (magistrati, forze armate, personale diplomatico).
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, invocato in relazione alla disparità di trattamento creata dal termine decadenziale
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi
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