Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
Il TAR Piemonte aveva dubitato che la legge regionale piemontese del 1999, che subordinava a concessione edilizia il mutamento di destinazione d’uso anche senza opere (da direzionale a residenziale), violasse i principi fondamentali della legislazione statale. Sopravvenuta la riforma del Titolo V del 2001, la Corte ha restituito gli atti al giudice per una nuova valutazione.
Di cosa si tratta
Una proprietà a Domodossola era stata oggetto di un cambio di destinazione d’uso da “direzionale” a “residenziale”, eseguito senza alcuna opera edilizia. Il Comune aveva intimato la riduzione in pristino. Il TAR Piemonte, chiamato a giudicare la legittimità di questo provvedimento, aveva sollevato questione di costituzionalità dell’art. 8 della legge regionale piemontese n. 19/1999, che qualificava tale cambio come mutamento di destinazione d’uso subordinato a concessione edilizia anche in assenza di opere.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 della legge della Regione Piemonte 8 luglio 1999, n. 19, in riferimento all’art. 117 della Costituzione, per contrasto con il principio fondamentale della legislazione statale (art. 25, ultimo comma, della legge n. 47/1985) secondo cui il mutamento di destinazione d’uso senza opere sarebbe soggetto al massimo a semplice autorizzazione, non a concessione.
La decisione della Corte
La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al giudice a quo. Dopo l’ordinanza di rimessione era entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha sostituito l’intero art. 117 della Costituzione. Inoltre la norma statale invocata come principio fondamentale (art. 25, ultimo comma, legge n. 47/1985) era stata nel frattempo più volte modificata e infine abrogata dall’art. 136 del d.lgs. n. 378/2001, poi trasfusa nell’art. 10, comma 2, del Testo unico dell’edilizia (d.P.R. n. 380/2001). Il mutamento del quadro normativo rendeva necessario un nuovo esame.
Il principio
La restituzione degli atti al giudice rimettente si impone non solo quando il parametro costituzionale viene modificato, ma anche quando il quadro normativo complessivo (incluse le norme interposte invocate come principi fondamentali) è sostanzialmente mutato rispetto al momento dell’ordinanza di rimessione, così da imporre una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione.
Domande e risposte
Cambiare la destinazione d’uso di un appartamento senza fare opere richiede sempre la concessione edilizia?
Dipende dalla normativa regionale e dal Testo unico dell’edilizia (d.P.R. n. 380/2001). In linea generale, il mutamento di destinazione d’uso rilevante dal punto di vista urbanistico è soggetto a titolo abilitativo anche in assenza di opere. La Corte non ha deciso nel merito questa specifica questione, avendo restituito gli atti al giudice.
Perché la norma statale invocata come principio fondamentale era rilevante?
Nel vecchio sistema del Titolo V, le Regioni potevano legiferare in materia urbanistica (di competenza concorrente) nei limiti dei principi fondamentali fissati dalla legge statale. L’art. 25, ultimo comma, della legge n. 47/1985 era considerato un principio fondamentale che consentiva alle Regioni di prevedere al massimo l’autorizzazione (non la concessione) per i cambi d’uso senza opere.
Cosa stabilisce oggi il Testo unico dell’edilizia sul mutamento di destinazione d’uso?
L’art. 10 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo unico dell’edilizia) prevede che i mutamenti di destinazione d’uso connessi ad opere edilizie siano soggetti a permesso di costruire. Per i mutamenti senza opere, la disciplina è demandata alle leggi regionali nell’ambito del governo del territorio (materia di competenza concorrente dopo la riforma del 2001).
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative Stato-Regioni in materia di governo del territorio, parametro modificato dalla riforma del 2001
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.