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Dopo la soppressione del Fondo previdenziale speciale per il personale addetto ai trasporti pubblici, i lavoratori già iscritti continuavano a pagare un’aliquota contributiva più alta (11,219%) rispetto ai colleghi assunti successivamente (8,89%). Il Tribunale di Siena riteneva questa disparità incostituzionale, ma la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza, giustificando il differenziale con il trattamento pensionistico più favorevole di cui beneficiavano i lavoratori già iscritti al Fondo.
Di cosa si tratta
Il d.lgs. n. 414/1996 aveva soppresso il Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, trasferendo le posizioni previdenziali all’assicurazione generale obbligatoria dell’INPS. Tuttavia i lavoratori già iscritti al 31 dicembre 1995 continuavano a beneficiare, pro rata, del più favorevole trattamento pensionistico del vecchio Fondo, e in cambio pagavano un’aliquota contributiva più alta (11,219%) rispetto a quella ordinaria (8,89%). Alcuni dipendenti di un’azienda di trasporto senese avevano chiesto il rimborso della maggiorazione contributiva trattenuta negli anni 1996-1998.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Siena aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui imponeva agli autoferrotranvieri già iscritti al Fondo un’aliquota contributiva (11,219%) superiore a quella degli altri lavoratori (8,89%) anche dopo la soppressione del Fondo e il trasferimento all’INPS.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza. La maggiore aliquota contributiva è giustificata dalla residuale applicazione del più favorevole trattamento pensionistico del Fondo soppresso, che i lavoratori già iscritti continuano a fruire pro rata: l’onere contributivo più elevato copre il maggior costo di questo trattamento preferenziale. Non vi è quindi disparità ingiustificata rispetto ai nuovi assunti (che non beneficiano del trattamento più favorevole) né rispetto agli altri lavoratori INPS.
Il principio
La diversità di aliquote contributive tra lavoratori già iscritti a un Fondo previdenziale speciale soppresso e lavoratori assunti successivamente non viola il principio di uguaglianza quando la più elevata aliquota è la contropartita del più favorevole trattamento pensionistico garantito a esaurimento ai soli iscritti al Fondo alla data della soppressione.
Domande e risposte
Perché i lavoratori del trasporto pubblico avevano un fondo previdenziale speciale?
Il Fondo speciale per il personale addetto ai trasporti pubblici offriva un trattamento pensionistico più favorevole rispetto all’assicurazione generale obbligatoria, in considerazione delle particolari condizioni di lavoro del settore. Quando il Fondo è stato soppresso nel 1996, i lavoratori già iscritti hanno conservato il diritto al trattamento più favorevole pro rata sul periodo lavorato.
In cosa consisteva concretamente il “trattamento più favorevole” del vecchio Fondo?
Il Fondo assicurava ai propri iscritti una pensione complessivamente più alta rispetto all’assicurazione INPS ordinaria. Questo vantaggio si rifletteva nella più alta aliquota contributiva a carico del lavoratore: più alti contributi, più alta pensione.
I lavoratori assumibili dopo il 1995 avrebbero potuto beneficiare del trattamento del vecchio Fondo?
No. Il Fondo è stato soppresso a fine 1995 e le nuove assunzioni confluivano direttamente nell’INPS ordinario, senza accesso al regime speciale. Questa differenza è alla base della diversità di aliquote: i vecchi iscritti pagano di più perché riceveranno di più.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, parametro della questione
- Art. 36 della Costituzione — Diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente, implicitamente rilevante per la previdenza sociale
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