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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione relativa all’art. 75, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il trasferimento dell’azione civile nel processo penale richieda il consenso delle parti costituite. La norma non viola i principi di uguaglianza, difesa e giudice naturale.

Di cosa si tratta

Quando una persona ha già avviato una causa civile per ottenere il risarcimento di un danno, può scegliere di trasferire tale domanda nel processo penale che riguarda lo stesso fatto. L’art. 75, comma 1, c.p.p. consente questo trasferimento senza richiedere l’accordo delle altre parti già costituite nel giudizio civile, a differenza di quanto prevede l’art. 306 c.p.c. per il caso inverso. Il Tribunale di Padova ha dubitato della costituzionalità di questa asimmetria.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Padova ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 75, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede — analogamente all’art. 306, comma 1, c.p.c. — che il trasferimento dell’azione civile nel processo penale avvenga solo con l’accettazione delle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione del giudizio civile.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione. Ha ricordato che la garanzia del giudice naturale non è lesa quando il giudice sia designato in modo non arbitrario né a posteriori, o direttamente dal legislatore in conformità alle regole generali, ovvero attraverso atti di soggetti ai quali sia attribuito il relativo potere nel rispetto della riserva di legge. Nella specie nessuna di tali garanzie risulta compromessa.

Il principio

Il trasferimento dell’azione civile nel processo penale, disciplinato dall’art. 75, comma 1, c.p.p., non richiede il consenso delle parti già costituite nel giudizio civile e non viola gli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, poiché la designazione del giudice avviene in modo non arbitrario e nel rispetto della riserva di legge.

Domande e risposte

Cosa succede all’azione civile quando si avvia un processo penale per lo stesso fatto?

Chi ha già promosso un’azione civile di risarcimento può scegliere di trasferirla nel processo penale, esercitando l’azione civile in quella sede. Il giudice civile, a quel punto, sospende il processo fino alla definizione del giudizio penale.

Le altre parti del giudizio civile devono dare il consenso al trasferimento?

No. L’art. 75, comma 1, c.p.p. non prevede che le parti già costituite nel giudizio civile debbano acconsentire al trasferimento. La Corte costituzionale ha confermato che questa scelta legislativa è costituzionalmente legittima.

Qual è la differenza rispetto all’art. 306 c.p.c.?

L’art. 306 c.p.c. disciplina la rinuncia agli atti del giudizio civile e richiede l’accettazione delle controparti. Si tratta di istituti diversi: il trasferimento nel processo penale segue regole proprie dettate dal codice di procedura penale e non è assimilabile alla rinuncia civile.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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