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Il Giudice di pace di Chieti sosteneva che il sistema sanzionatorio della legge n. 689/1981 — che consente il ricorso al giudice solo contro l’ordinanza-ingiunzione del prefetto, non contro il verbale di accertamento — impedisse l’immediata tutela giurisdizionale del cittadino. La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza: il verbale non è un atto lesivo e il cittadino può sempre ricorrere al giudice avverso l’ordinanza-ingiunzione.
Di cosa si tratta
La legge 24 novembre 1981, n. 689 disciplina le sanzioni amministrative pecuniarie. Il procedimento prevede: (1) verbale di accertamento della violazione; (2) facoltà di presentare scritti difensivi al prefetto entro trenta giorni; (3) emissione dell’ordinanza-ingiunzione prefettizia; (4) possibilità di opposizione al giudice ordinario. Un Giudice di pace di Chieti, nel corso di un procedimento per violazione delle norme sugli impianti telefonici interni, sosteneva che questo sistema impedisse al cittadino di rivolgersi direttamente al giudice avverso il verbale di accertamento.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Chieti ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 16, 18 e 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in riferimento agli artt. 24, 113, 3 e 25 della Costituzione, nella parte in cui non consentivano l’immediato ricorso al giudice avverso il verbale di accertamento della violazione amministrativa.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza. Il verbale di accertamento non è un atto immediatamente lesivo: non costituisce titolo esecutivo, non irroga sanzioni e non vincola l’autorità competente. È solo il primo atto di un procedimento che deve sempre concludersi con l’ordinanza-ingiunzione (se la sanzione è irrogata) o con la sua archiviazione. La presentazione di scritti difensivi al prefetto non è un “ricorso amministrativo” in senso tecnico e non condiziona la possibilità di tutela giurisdizionale avverso la successiva ordinanza-ingiunzione.
Il principio
Nel sistema sanzionatorio della legge n. 689/1981, il verbale di accertamento non è un atto lesivo della posizione giuridica del destinatario. Il diritto di difesa (art. 24 Cost.) e la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione (art. 113 Cost.) sono garantiti dalla possibilità di opporsi all’ordinanza-ingiunzione davanti al giudice ordinario, con pieno sindacato sia sulla legittimità dell’atto sia sulla misura della sanzione.
Domande e risposte
Se ricevo un verbale per una sanzione amministrativa, devo rivolgermi prima al prefetto?
No. La presentazione di scritti difensivi al prefetto entro trenta giorni è una facoltà, non un obbligo. Se il cittadino non presenta scritti difensivi, il procedimento prosegue normalmente e si conclude con l’ordinanza-ingiunzione, contro la quale è possibile fare opposizione al giudice ordinario. La scelta di non presentare scritti difensivi non preclude in alcun modo la tutela giurisdizionale.
Perché il sistema delle sanzioni amministrative stradali è diverso?
Il codice della strada prevede un meccanismo diverso in cui il verbale può, al decorrere dei termini, diventare titolo esecutivo. In quel caso la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto la possibilità di impugnare il verbale stesso. Ma nel sistema della legge n. 689/1981, applicabile alla generalità delle sanzioni amministrative, il verbale non produce mai effetti esecutivi: è necessaria sempre l’ordinanza-ingiunzione.
Il pagamento volontario della sanzione in misura ridotta viola il principio di uguaglianza rispetto a chi non può permetterselo?
No, secondo la Corte. La facoltà di pagare in misura ridotta è offerta a tutti i cittadini nelle stesse condizioni, ed è collegata a importi predeterminati indipendenti dalla situazione economica. Non costituisce un trattamento discriminatorio in favore dei più abbienti.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di azione e difesa in giudizio, parametro principale della questione
- Art. 113 della Costituzione — Tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, invocato per la disparità rispetto alle sanzioni stradali
- Art. 25 della Costituzione — Giudice naturale precostituito, invocato per la dilazione dell’accesso al giudice
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