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Il Tribunale di Cosenza aveva riproposto il conflitto di attribuzioni contro la delibera della Camera dei deputati che aveva dichiarato insindacabili le opinioni espresse dall’on. Vittorio Sgarbi durante una trasmissione televisiva. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di domanda chiaramente individuabile.
Di cosa si tratta
Nel 1992 il deputato Vittorio Sgarbi, durante una trasmissione televisiva, aveva rivolto espressioni offensive al consulente tecnico Sandro Lopez, imputandogli di non essere competente. Ne era seguito un processo penale per diffamazione aggravata a mezzo stampa. La Camera dei deputati, nel 1999, aveva deliberato che le espressioni rientravano nell’esercizio delle funzioni parlamentari e quindi erano coperte dall’insindacabilità ex art. 68, primo comma, della Costituzione. Il Tribunale di Cosenza aveva già tentato di sollevare conflitto di attribuzioni, ma il primo ricorso era stato dichiarato improcedibile per deposito tardivo; aveva quindi riproposto il conflitto.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Cosenza aveva sollevato conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera del 9 novembre 1999 con cui era stata dichiarata l’insindacabilità delle opinioni espresse dall’on. Sgarbi nei confronti di Sandro Lopez, in riferimento all’art. 68, primo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Pur essendo presenti gli elementi per l’identificazione delle “ragioni di conflitto”, il ricorso mancava di una domanda chiaramente individuabile: non chiedeva espressamente alla Corte di dichiarare che non spettava alla Camera la valutazione contenuta nella delibera impugnata e di annullare tale delibera. Senza questa domanda esplicita, il conflitto era carente di un suo requisito essenziale.
Il principio
Il ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato deve contenere non solo l’indicazione delle ragioni del conflitto, ma anche una domanda esplicita e chiaramente individuabile: la richiesta alla Corte di dichiarare che il potere convenuto ha esercitato attribuzioni non proprie e di annullare l’atto impugnato. In mancanza di questa domanda, il conflitto è inammissibile.
Domande e risposte
Cos’è l’insindacabilità parlamentare prevista dall’art. 68 della Costituzione?
L’art. 68, primo comma, Cost. (nel testo novellato dalla legge cost. n. 3/1993) stabilisce che i parlamentari non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Questa prerogativa tutela l’autonomia e la libertà del Parlamento, ma non copre le espressioni prive di nesso funzionale con l’attività parlamentare.
Perché il primo ricorso era stato dichiarato improcedibile?
Perché il Tribunale di Cosenza aveva depositato il ricorso e la relativa ordinanza oltre il termine perentorio che la Corte aveva assegnato. Questo aveva reso improcedibile il conflitto con sentenza n. 293 del 2001. Il Tribunale aveva poi riproposto il conflitto, ma anche questa seconda volta il ricorso presentava vizi diversi.
In che cosa consisteva il difetto di domanda nel ricorso?
Il Tribunale si era limitato a “sollevare conflitto di attribuzioni” senza formulare esplicitamente la richiesta che la Corte dichiarasse non spettare alla Camera la valutazione di insindacabilità e annullasse la relativa delibera. Secondo la giurisprudenza costituzionale del 2001-2002, questa domanda deve essere esplicitamente formulata nell’atto introduttivo del conflitto.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — Insindacabilità parlamentare, norma al centro del conflitto
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.