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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Il Tribunale di Perugia (sezione di Todi) aveva impugnato l’intero art. 25 del d.lgs. 342/1999 in materia bancaria, senza sapere che la Corte aveva già dichiarato parzialmente incostituzionale tale norma. La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione per carenza totale di motivazione e per mancato aggiornamento sulla propria giurisprudenza.

Di cosa si tratta

Nel corso di un procedimento civile che vedeva contrapposti alcuni privati alla Banca Popolare di Todi, il Tribunale di Perugia — sezione distaccata di Todi — aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 25 del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342 (che modificava il testo unico bancario). La questione era formulata in termini del tutto generici, senza indicare le ragioni della rilevanza né la non manifesta infondatezza.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Perugia — sezione distaccata di Todi — ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 25 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, omettendo del tutto di indicare gli elementi di fatto e di diritto della controversia, nonché le ragioni della rilevanza e della non manifesta infondatezza.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità. L’ordinanza di rimessione era priva di qualunque motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza. Inoltre il Tribunale ignorava che con sentenza n. 425 del 2000, anteriore all’ordinanza stessa, la Corte aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 3 dell’art. 25 impugnato, per violazione dell’art. 76 della Costituzione.

Il principio

L’ordinanza di rimessione che non contiene alcuna motivazione sulla rilevanza della questione e sulla sua non manifesta infondatezza è manifestamente inammissibile. Il giudice remittente ha inoltre l’obbligo di verificare la giurisprudenza della Corte costituzionale sulla norma impugnata prima di sollevare la questione.

Domande e risposte

Perché un giudice deve motivare la “non manifesta infondatezza” della questione?

La questione incidentale di legittimità costituzionale è un rimedio che sospende il giudizio e lo rimette alla Corte. Poiché questo meccanismo ha un costo per il sistema giudiziario, il giudice deve spiegare perché ritiene almeno plausibile che la norma sia incostituzionale. Se non fornisce questa motivazione, la Corte non può valutare la questione.

Cosa succede se la Corte ha già dichiarato incostituzionale la stessa norma?

Se la norma è già stata dichiarata parzialmente o totalmente incostituzionale, il giudice deve tenerne conto. In questo caso il Tribunale non sapeva che il comma 3 dell’art. 25 era già stato eliminato dall’ordinamento dalla sentenza n. 425 del 2000, il che rendeva ancora più carente la motivazione dell’ordinanza di rimessione.

L’art. 76 della Costituzione che cosa garantisce?

L’art. 76 Cost. disciplina la delega legislativa al Governo: il Parlamento può delegare al Governo l’esercizio della funzione legislativa solo con determinazione di principi e criteri direttivi. La sentenza n. 425 del 2000 aveva dichiarato incostituzionale il comma 3 dell’art. 25 perché il Governo aveva ecceduto la delega ricevuta.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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