Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La legge “par condicio” n. 28/2000, che obbliga le emittenti televisive ad assicurare la parità di accesso tra i soggetti politici nei programmi di comunicazione politica, è stata dichiarata non in contrasto con la Costituzione. La Corte ha affermato che tale disciplina non “funzionalizza” le emittenti private, ma si limita a imporre modalità organizzative giustificate dal regime concessorio.

Di cosa si tratta

La legge 22 febbraio 2000, n. 28 (cosiddetta “par condicio”) impone alle emittenti radiotelevisive di garantire la parità di accesso tra i soggetti politici nei programmi di comunicazione politica, sia in periodo elettorale sia fuori dalle campagne elettorali. Alcune emittenti radiotelevisive avevano impugnato avanti al TAR Lazio le delibere dell’Autorità Garante attuative della legge, e il TAR aveva sollevato questione di legittimità costituzionale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in riferimento agli artt. 3, 21 e 42 della Costituzione. Il TAR riteneva che la legge “funzionalizzasse” le emittenti private privandole della libertà di esprimere la propria identità politica, e che creasse un’ingiustificata disparità rispetto alla stampa periodica.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni. Gli obblighi imposti dalla legge n. 28 del 2000 incidono sulle modalità organizzative delle emittenti, non sui contenuti dell’informazione: i programmi di informazione restano liberi da qualunque vincolo di parità. Il diverso trattamento rispetto alla stampa è giustificato dall’intrinseca differenza tra i due media, dalla peculiare forza penetrativa del mezzo televisivo e dal regime concessorio cui è soggetta l’emittenza. La trasmissione gratuita di messaggi autogestiti per le emittenti nazionali non costituisce espropriazione, perché non è obbligatoria.

Il principio

La disciplina della “par condicio” radiotelevisiva che impone alle emittenti private l’obbligo di assicurare la parità di accesso tra i soggetti politici nei soli programmi di “comunicazione politica” è costituzionalmente legittima. Essa non viola la libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) perché i programmi di informazione rimangono liberi, e trova giustificazione nel regime concessorio del sistema radiotelevisivo e nell’imperativo costituzionale di un’informazione pluralista a garanzia del processo democratico.

Domande e risposte

La legge par condicio si applica anche ai programmi di informazione delle emittenti?

No. L’art. 2, comma 2, della legge n. 28 del 2000 stabilisce espressamente che le norme sulla comunicazione politica non si applicano alla “diffusione di notizie nei programmi di informazione”. Le emittenti conservano quindi piena libertà editoriale nei telegiornali e nei programmi di informazione.

Perché le emittenti televisive sono trattate diversamente dalla stampa in campagna elettorale?

Perché nel settore televisivo esistono barriere all’accesso legate alla limitatezza delle frequenze, e il mezzo televisivo ha una particolare forza penetrativa e pervasività del messaggio. Questi elementi giustificano un regime concessorio e una regolazione più stringente rispetto alla stampa, dove non ci sono barriere all’accesso al mercato.

La trasmissione gratuita di messaggi politici autogestiti è un esproprio per le emittenti nazionali?

No. La Corte ha chiarito che per le emittenti nazionali (esclusa la RAI) la trasmissione di messaggi politici autogestiti non è un obbligo ma una scelta imprenditoriale. Non si tratta quindi di atti ablatori della proprietà che richiederebbero un indennizzo ai sensi dell’art. 42 della Costituzione.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.