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Il Giudice di pace di Roma aveva dubitato della costituzionalità di più norme del codice di procedura civile che, secondo lui, rendevano di fatto impossibile la difesa personale nelle cause di modesto valore. La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità perché la parte aveva già scelto di avvalersi di un avvocato, rendendo le questioni prive di concreta rilevanza.
Di cosa si tratta
Nel procedimento davanti al giudice di pace per cause di valore inferiore a un milione di lire (oggi € 516), il cittadino può stare in giudizio personalmente senza avvocato. Un Giudice di pace di Roma riteneva che le norme processuali applicabili (artt. 311, 320, 113 co. 2 e 316 co. 2 c.p.c.) rendessero in pratica impossibile questa difesa personale, perché sottoponevano il giudizio alle stesse regole del tribunale, dove la difesa tecnica è obbligatoria.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 311, 320, 113 secondo comma e 316 secondo comma del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui imponevano alle cause di minimo valore le stesse regole processuali delle cause con difesa tecnica obbligatoria.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni. La parte attrice, pur avendo originariamente introdotto il giudizio personalmente, aveva poi scelto di avvalersi di un difensore: pertanto le questioni relative all’effettività della difesa personale avevano valenza meramente eventuale. Inoltre l’ordinanza di rimessione non indicava la rilevanza concreta delle norme impugnate per la decisione della causa, e appariva rivolta più a questioni di politica legislativa che a censure di legittimità costituzionale.
Il principio
Le questioni di legittimità costituzionale sono inammissibili per mancanza di rilevanza quando la situazione concreta oggetto del giudizio ha già reso inapplicabili le norme impugnate (nel caso: la parte aveva rinunciato alla difesa personale), o quando l’ordinanza di rimessione solleva questioni di politica legislativa anziché veri e propri profili di illegittimità costituzionale.
Domande e risposte
Davanti al giudice di pace si può stare in giudizio senza avvocato?
Sì, per le cause di valore più modesto (prima un milione di lire, oggi € 1.100 secondo l’art. 82 c.p.c.). La parte può scegliere di difendersi personalmente. Tuttavia il giudice di pace remittente riteneva che le regole processuali applicabili rendessero questa possibilità illusoria in pratica.
Cosa si intende per “rilevanza” di una questione di costituzionalità?
La rilevanza è il requisito per cui la norma impugnata deve essere effettivamente applicata nel giudizio pendente: senza di essa, la sentenza della Corte non avrebbe alcun effetto sulla decisione della causa. Se il giudice non deve applicare la norma censurata, la questione è irrilevante e quindi inammissibile.
Perché la Corte ha ritenuto che il giudice di pace sollevasse questioni di “politica legislativa”?
Perché l’ordinanza di rimessione insisteva sulla necessità di un sistema normativo che guidasse il cittadino nell’esercizio della difesa personale, anziché denunciare specifiche norme incostituzionali. Richiedere al legislatore di adottare un determinato modello normativo è compito del Parlamento, non della Corte costituzionale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, invocato per la disparità di trattamento tra parti con e senza difensore
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa, cuore della questione sollevata
- Art. 111 della Costituzione — Giusto processo, invocato per la mancanza di adeguate garanzie formali nel processo verbale
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